Silenzio-inadempimento

Procedimento amministrativo e obbligo di provvedere

Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 30 gennaio 2024, n. 767

Procedimento amministrativo – Obbligo di provvedere – Silenzio inadempimento – Acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. 327/2001 – Discrezionalità

L’art. 2 della l. 241 del 1990 reca il principio generale in forza del quale, se il procedimento consegue obbligatoriamente dalla presentazione di un’istanza da parte del privato, ovvero deve essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione a ciò competente ha l’obbligo di concluderlo, mediante l’adozione di un provvedimento espresso nei termini di legge.

Sebbene l’art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001 non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, il privato può sollecitare la p.a. ad avviare il relativo procedimento e quest’ultima ha l’obbligo di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. L’amministrazione ha, dunque, l’obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di cui all’art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto e facendo comunque venir meno la situazione di occupazione “sine titulo” dell’immobile, con il ripristino della legalità.

Resta, comunque, fermo che la valutazione comparativa degli interessi in gioco e la conseguente decisione in ordine all’acquisizione o alla restituzione del bene rimane riservata alla sfera di discrezionalità dell’amministrazione.

Silenzio inadempimento e atti istruttori

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 25 luglio 2023, n. 2319

Silenzio inadempimento PA – Istanza di lottizzazione – Atti istruttori successivi scadenza termine procedimento – Diritto al rinvio discussione – Inesistenza

Non esiste norma o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso fuori dai casi tassativi per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge; ciò in quanto l’organizzazione dei tempi del processo non è disponibile dalle parti ma compete al giudice, al fine di conciliare e coordinare l’esercizio del diritto di difesa di tutti coloro che partecipano al processo e di assicurare composizione agli interessi non soltanto privati ma anche pubblici in esso coinvolti, ed in quanto, per espressa previsione di legge, la domanda di rinvio deve fondarsi su situazioni “eccezionali” (art. 73, comma 1 bis, c.p.a.), da individuarsi esclusivamente in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite.

Gli atti istruttori intervenuti successivamente allo scadere del termine assegnato al Comune per provvedere sull’istanza della ricorrente non integrano adempimento del dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.

Acquisizione sanante

Tar Lazio, Latina, sez. II, 14 luglio 2023, n. 547

Espropriazione – Acquisizione sanante – Sollecitazione del privato – Silenzio inadempimento

Anche se ‘’art. 42 bis, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 non prevede un avvio del procedimento ad istanza di parte, il privato può sollecitare l’Amministrazione espropriante sine titulo ad avviare il relativo procedimento, con conseguente obbligo per la stessa di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale sua inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile di fronte al giudice amministrativo; infatti per la Pubblica amministrazione l’obbligo giuridico di provvedere, positivizzato in via generale dall’art. 2, l. 241/1990 sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, essendo il silenzio-rifiuto un istituto riconducibile a inadempienza dell’Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall’ordinamento ed è rinvenibile anche al di là di un’espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un’istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell’Amministrazione.

Occupazione sine titulo

Tar Puglia, Lecce, sez. III, 11 luglio 2023, n. 894

Occupazione sine titulo di immobili privati – Istanza del privato – Silenzio-inadempimento

L’occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l’Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può quindi legittimamente domandare o l’emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Sebbene l’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare la P.A. ad avviare il relativo procedimento e che quest’ultimo abbia l’obbligo di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento