SCIA

SCIA e poteri di vigilanza in corso di lavori

Tar Sicilia, Catania, sez. III, 13 febbraio 2025, n. 574

Titolo edilizio – SCIA in variante al permesso di costruire – Poteri di vigilanza, inibitori e repressivi del Comune – Accertamento di interventi con variazioni essenziali – Divieto di prosecuzione dell’attività – Ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Dal combinato disposto dell’articolo 22, comma 2, e dell’articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico in materia edilizia) si evince che, una volta presentata la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) in variante al permesso di costruire, il Comune esercita la sua attività di vigilanza urbanistica ed edilizia e, una volta accertata l’esecuzione di interventi con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione. Tale accertamento presuppone l’ultimazione dei lavori e non può essere sovrapposto o confuso con l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da svolgersi, invece, alla luce di quanto dichiarato nel titolo e nei correlati elaborati progettuali e non sull’attività edilizia in itinere che discende dalla presentazione della S.C.I.A. in variante.

L’amministrazione comunale può inibire lo svolgimento dell’attività edilizia riportata nella segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ove, in considerazione di quanto ivi riportato e nell’esercizio dei poteri di cui ai commi 3, 4 e 6-bis dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si accerti che gli interventi edilizi segnalati siano estranei al perimetro di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell’articolo 10 della legge della regione Sicilia 10 agosto 2016, n. 16 alla luce, anche, del regolamento edilizio comunale. Quanto rilevato in corso d’opera attiene invece all’esercizio del potere repressivo-sanzionatorio e fuoriesce, quindi, dalla dichiarazione di inefficacia della S.C.I.A. in variante.

SCIA e autotutela “tardiva”

Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 30 gennaio 2025, n. 54

Procedimento amministrativo – SCIA – Intervento in autotutela tardivo – Presupposti

Ai fini del legittimo esercizio del potere di intervento in autotutela c.d. “tardivo” sulla segnalazione certificata di inizio attività è indispensabile che, ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, l’Autorità amministrativa invii all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento, che l’atto di autotutela intervenga tempestivamente e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Potere d’intervento in autotutela c.d. “tardivo”

Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 15 novembre 2024, n. 6291

Titolo edilizio – SCIA – Potere di intervento in autotutela c.d. “tardivo” – Condizioni – Comunicazione di avvio del procedimento

Ai fini del legittimo esercizio del potere di intervento in autotutela c.d. “tardivo” sulla segnalazione certificata di inizio attività è indispensabile che, ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, l’Autorità amministrativa invii all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento, che l’atto di autotutela intervenga tempestivamente e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Solo laddove il titolo abilitativo sia stato ottenuto in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà, è consentito all’amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela, ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa.

Titoli edilizi e attività di vigilanza

Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 19 settembre 2024, n.458

Titolo edilizio – SCIA – Poteri inibitori – Termini – Attività di vigilanza edilizia – Accertamento di abuso edilizio – Natura giuridica – Affidamento – Sanatoria

Se è stata presentata la SCIA, invece della domanda di permesso di costruire, non può essere applicato il brevissimo termine di 30 giorni ex art. 23, comma 6, DPR n. 380/2001 per l’esercizio del potere di controllo inibitorio.

SCIA e veridicità delle dichiarazioni

Tar Puglia, Bari, sez. I, 11 novembre 2023, n. 1321

Titolo edilizio – SCIA – Onere contenutistico e documentale

Presupposto indefettibile perché una S.C.I.A. possa essere produttiva di effetti è la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni e asseverazioni. In particolare, la S.C.I.A. edilizia in sostituzione del permesso di costruire deve essere corredata da una completa, veritiera e dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché deve garantire il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, come richiesto dall’art. 23, c. 1 del d.P.R. n. 380/2001.

In presenza di una dichiarazione inesatta e/o incompleta e/o non veritiera e/o erronea (dolosamente o colposamente), la S.C.I.A. – anche in alternativa al permesso di costruire – non si perfeziona, sicché ben può l’Amministrazione accertare e dichiarare, in qualunque momento, l’inefficacia della segnalazione.

Le esigenze di protezione dell’affidamento del privato, cui sono finalizzate le regole garantistiche per l’esercizio dell’autotutela, richiedono la sussistenza di alcuni requisiti minimi, precisati, in particolare, all’art. 23, c. 1 del d.P.R. n. 380/2001, in assenza dei quali la S.C.I.A. (e, prima, la D.I.A.) resta inefficace, con conseguente sottoposizione delle opere realizzate – da ritenere prive di titolo – agli ordinari poteri repressivi dell’Amministrazione.

Natura giuridica della SCIA

Tar Veneto, Venezia, sez. II, 18 settembre 2023, n. 1294

Titolo edilizio – SCIA – Natura giuridica

La SCIA si consolida ex lege, a tutela del legittimo affidamento del privato stesso, quando l’amministrazione comunale non esegue i controlli, non li termina o, comunque, non provvede ad inibire e/o a richiedere al privato la conformazione dell’attività segnalata, per effetto del combinato disposto di cui ai commi 3 e 6-bis dell’art. 19 legge 241/1990.

La SCIA non può essere inquadrata alla stregua di un’istanza dalla quale può scaturire un provvedimento amministrativo a formazione tacita, costituendo esclusivamente un atto del privato volto a comunicare all’amministrazione l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge. Pertanto, deve essere esclusa l’applicabilità del preavviso di rigetto.

Trasformazione edilizia e SCIA

Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 7 settembre 2023, n.  13642

Titolo edilizio – Trasformazione edilizia – SCIA – Vincoli

La trasformazione di un manufatto, ai fini dell’individuazione della corretta disciplina edilizia e urbanistica, va apprezzata nella sua globalità e nell’assetto finale della sua consistenza, senza che sia possibile scindere il risultato unitario nelle singole operazioni che lo compongono. Inoltre, se la destinazione d’uso di un immobile è quella impressa dal titolo abilitativo, la S.C.I.A. con la quale venga divisato un cambio di destinazione d’uso da magazzino ad abitazione deve contenere tutti gli elementi che consentano di ritenere abitabile un bene, ivi compresi gli aspetti igienico sanitari.

La S.C.I.A. priva del prescritto parere della Soprintendenza e quindi dei titoli prescritti dalla legge a tutela dei beni vincolati per il loro valore storico, artistico e architettonico, è inefficace, come tale inidonea al decorso dei termini prescritti in via successiva dall’art. 19, c. 3, e c.4, l. n. 241/1990, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina, quanto al più gravoso onere motivazionale prescritto dall’art. 21-nonies, ivi richiamato.

Scia e poteri di controllo ordinario

Tar Umbria, Perugia, sez. I, 24 luglio 2023, n. 485

Titolo edilizio – SCIA – Poteri di controllo ordinario

Per il decorso del termine di controllo ordinario sulla SCIA è necessaria la completezza e la veridicità delle dichiarazioni rese, con la conseguenza che in presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta all’Amministrazione, sussiste comunque il potere di inibire l’attività dichiarata stante l’inidoneità ex ante della segnalazione di inizio attività presentata a consumare i poteri di controllo della P.A.

Titolo edilizio

Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 28 giugno 2023, n. 427

Titolo edilizio – SCIA – Permesso di costruire – Errore sui requisiti – Abuso edilizio

Se è stata presentata la SCIA, invece della domanda di permesso di costruire, non può essere applicato il termine di 30 giorni ex art. 23, c. 6, DPR n. 380/2001 per l’esercizio del potere di controllo inibitorio.

Poiché per gli interventi edilizi, realizzati mediante SCIA, ma soggetti a permesso di costruire, deve applicarsi l’art. 21, c. 2 bis, della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale “restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di Pubbliche Amministrazioni previste da Leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli artt. 19 e 20”, l’errore sui requisiti oggettivi della SCIA, essendo una dichiarazione unilaterale, non può comportare, in favore di chi la rende, né un affidamento vincolante per la Pubblica Amministrazione, che si limita a riceverla, né la sanatoria della SCIA, mancante di un requisito essenziale.

Il provvedimento con cui l’Amministrazione accerta che le opere edilizie non potevano essere realizzate mediante SCIA, occorrendo il permesso di costruire, non è espressione di autotutela, ma ha valore meramente accertativo di un abuso doverosamente rilevabile e reprimibile senza alcun limite di dover agire entro un termine ragionevole.