Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 7 settembre 2023, n.  13642

Titolo edilizio – Trasformazione edilizia – SCIA – Vincoli

La trasformazione di un manufatto, ai fini dell’individuazione della corretta disciplina edilizia e urbanistica, va apprezzata nella sua globalità e nell’assetto finale della sua consistenza, senza che sia possibile scindere il risultato unitario nelle singole operazioni che lo compongono. Inoltre, se la destinazione d’uso di un immobile è quella impressa dal titolo abilitativo, la S.C.I.A. con la quale venga divisato un cambio di destinazione d’uso da magazzino ad abitazione deve contenere tutti gli elementi che consentano di ritenere abitabile un bene, ivi compresi gli aspetti igienico sanitari.

La S.C.I.A. priva del prescritto parere della Soprintendenza e quindi dei titoli prescritti dalla legge a tutela dei beni vincolati per il loro valore storico, artistico e architettonico, è inefficace, come tale inidonea al decorso dei termini prescritti in via successiva dall’art. 19, c. 3, e c.4, l. n. 241/1990, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina, quanto al più gravoso onere motivazionale prescritto dall’art. 21-nonies, ivi richiamato.