Sale giochi

Pianificazione urbanistica e collocazione sale da gioco

Consiglio di Stato, sez. IV, 14 febbraio 2024, n. 1476

Pianificazione urbanistica – Collocazione sale da gioco – Limitazioni – Compatibilità col diritto eurounitario – Effetto espulsivo – Protezione dell’interesse pubblico e libertà di iniziativa economica privata

Sono legittimi i limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e degli apparecchi per gioco lecito, in ragione della finalità di dette limitazioni a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale: le norme limitatrici, compatibili anche col diritto eurounitario, infatti, mirano alla tutela di soggetti ritenuti più fragili, prevenendo le conseguenze sociali del fenomeno del gioco compulsivo.

La previsione di rispettare una distanza minima di cinquecento metri con una superficie utile per installare gli apparecchi per il gioco lecito pari, in percentuale, a circa l’1% del territorio comunale, non determina effetto espulsivo e dunque, non vi è violazione dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale della Cedu e degli articoli 16 e 17 della CDFUE, non essendovi alcun effetto espropriativo, né un’illegittima compressione della libertà di iniziativa economica privata.

Le misure immediatamente finalizzate alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito, fondate sul motivo imperativo della prioritaria salvaguardia della salute pubblica, devono tenersi distinte da quelle programmatiche, attinenti alla regolazione allocativa dell’attività economica.

I principi di libera circolazione e di divieto di limitazione o restrizione presidiati dalle regole di trasparenza e pubblicità della direttiva CE 98/34 non sono né assoluti, né generalizzati, rientrando, in particolare, la disciplina dei giochi d’azzardo nei settori in cui sussistono fra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale, in base alle quali restrizioni alle predette attività di gioco possono essere introdotte se giustificate da ragioni imperative di interesse generale, come, ad esempio, la dissuasione dei cittadini da una spesa eccessiva legata al gioco medesimo.

Sale da gioco e orari di apertura

Consiglio di Stato, sez. V, 19 luglio 2023, n. 7078

Apertura sale da gioco autorizzate – Ordinanza sindacale – Limitazioni orari

La disciplina degli orari di apertura e funzionamento delle sale da gioco autorizzate costituisce un crocevia di valori nel quale confluiscono una pluralità di interessi che devono essere adeguatamente misurati e contemperati: da un lato emergono infatti le esigenze dei privati – i gestori delle predette sale – titolari di una concessione con l’amministrazione finanziaria e di una specifica autorizzazione di polizia, i quali mirano alla massimizzazione dei loro profitti per ottenere la remunerazione dei propri investimenti economici attraverso la più ampia durata giornaliera dell’apertura dell’esercizio, invocando i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica, di libera concorrenza e del legittimo affidamento ingenerato proprio dal rilascio dei titoli – concessorio ed autorizzatorio – necessari alla tenuta delle sale da gioco. Dall’altro sussistono interessi pubblici e generali, non contenuti in quelli economico-finanziari (tutelati dalla concessione) o relativi alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (tutelati dall’autorizzazione questorile), ma estesi anche alla quiete pubblica (in ragione dei non improbabili disagi derivanti dalla collocazione delle sale gioco in determinate zone cittadine più o meno densamente abitate a causa del possibile congestionamento del traffico o dell’affollamento dei frequentatori) ed alla salute pubblica, quest’ultima in relazione al pericoloso fenomeno, sempre più evidente, della ludopatia.

Il potere del Sindaco di definire gli orari di apertura delle sale da gioco va quindi esercitato valutando le posizioni di ciascuno dei soggetti coinvolti senza impiegare mezzi eccessivi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Ludopatia

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sez. Autonoma di Bolzano, 29 giugno 2023, n. 226

Attività giochi e scommesse – Competenza Regioni e Province autonome – Distanziamento – Limiti

La distanza dai luoghi sensibili prescritta dalla Provincia autonoma di Bolzano non è diversa da quella individuata da altre Regioni, oscillante fra i 300 e i 500 metri, e non determina ex se un divieto generalizzato di apertura di esercizi dedicati al gioco.

Le discipline, regionali e delle Province autonome, che pongono limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, sono ampiamente compatibili con il diritto eurounitario.

Ludopatia – Regolamenti comunali

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sez. IV, 27 giugno 2023, n. 6278

Attività giochi e scommesse – Cambio gestore – Nuova apertura – Distanziamento – Limiti

Il mutamento del soggetto gestore dell’attività di raccolta di scommesse ippiche e sportive integra una “nuova apertura” ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale in materia di giochi, con conseguente applicabilità della disciplina relativa al rispetto della distanza minima da determinati luoghi sensibili.

Sale giochi – Ludopatia

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 20 giugno 2023, n. 384

Esercizio apparecchi gioco lecito – Orario unico – Ordinanza sindacale – Legittimità

Il potere sindacale di intervenire riducendo gli orari di apertura delle sale giochi e scommesse costituisce una legittima misura di contrasto al fenomeno della ludopatia. Stabilire un orario unico tra sale giochi e altri esercizi (bar e tabaccherie) è oggettivamente giustificata dalla ratio della riferita disciplina, con la quale il Comune ha inteso scoraggiare la trasmigrazione dei giocatori dall’una all’altra tipologia di esercizi che invece verosimilmente si verificherebbe in caso di diversificazione degli orari.