Procedimento elettorale

Elezioni, contestazioni e principio di strumentalità delle forme

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. unica, 18 luglio 2025, n. 116

Procedimento elettorale – Principi di strumentalità delle forme e di conservazione degli atti – Mere irregolarità – Incompletezze

Nel procedimento elettorale si applica il principio di strumentalità delle forme, secondo cui l’invalidità può essere dichiarata solo in presenza di irregolarità, sostanziali, che compromettano lo scopo dell’atto o pregiudichino le garanzie fondamentali, incidendo sulla libera espressione del voto. Il principio di strumentalità delle forme si integra con il principio di conservazione degli atti, che mira a tutelare la stabilità del risultato elettorale, data la rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti. Pertanto, la giurisprudenza ha specificato ad esempio che l’omessa indicazione nei verbali di sezione dei voti di preferenza e della cifra individuale dei candidati costituisce una mera irregolarità, qualora tali dati possano essere ricostruiti attraverso la documentazione allegata, come le tabelle di scrutinio. Inoltre, le incompletezze nella compilazione dei verbali non costituiscono prova sufficiente che sia stata alterata la volontà espressa dal corpo elettorale. Nello stesso senso, le tabelle di scrutinio valgono a supplire alle incompletezze dei verbali di sezione, secondo i poteri riconosciuti all’Ufficio Centrale Elettorale; le tabelle di scrutinio prevalgono rispetto ai verbali di sezione, stante il valore meramente certificatorio che questi ultimi assumono e le irregolarità di verbalizzazione non sono di per sé rilevanti per inficiare il risultato elettorale se i dati sono desumibili da tali tabelle.

Accettazione della candidatura: elementi costitutivi

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 maggio 2025, n. 787

Elezioni amministrative – Accettazione della candidatura – Procedura di autenticazione – Elementi costitutivi – Indicazione del luogo – Necessarietà – Soccorso istruttorio – Inammissibilità

Nella procedura di autenticazione della sottoscrizione dell’accettazione della candidatura, l’indicazione del luogo in cui si è provveduto alla autenticazione è elemento essenziale e costitutivo la cui omissione, già di per sé rilevante, assume una specifica incidenza sostanziale ove all’autenticazione provveda un consigliere comunale. L’omessa indicazione del luogo di autenticazione da parte di chi può esercitare il potere eccezionalmente attribuitogli dall’ordinamento esclusivamente all’interno di un determinato territorio impedisce, infatti, di verificare la legittimazione dell’agente e, quindi, la validità stessa della autenticazione.

Non è ammesso il soccorso istruttorio di cui all’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 in caso di omessa indicazione del luogo di autenticazione della sottoscrizione dell’accettazione di candidatura, trattandosi di un vizio sostanziale e non meramente formale che riguarda uno degli elementi costitutivi dell’autenticazione previsti dall’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Elezioni e principio di “strumentalità delle forme”

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 20 dicembre 2024, n. 1023

Procedimento elettorale – Principio di strumentalità delle forme – Ratio – Illegittimità non invalidante – Irregolarità sostanziali e non sostanziali – Rilevanza

Nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, che, in correlazione con la regola di conservazione delle operazioni elettorali, mira finalisticamente alla stabilità del risultato elettorale nonché al rispetto della volontà espressa dagli elettori. In ragione dell’operatività dell’istituto della illegittimità non invalidante, sono rilevanti soltanto le irregolarità sostanziali, influenti, cioè, sulla libera espressione del voto e sulla complessiva attendibilità del risultato finale. Sono invece irrilevanti le irregolarità non sostanziali, ovvero i vizi nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali, inerenti la corrispondenza tra il numero degli iscritti e i votanti, il numero delle schede autenticate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra i voti di preferenza e i voti di lista. È, in ogni caso, sempre onere di chi agisce in giudizio avverso gli atti elettorali dimostrare in che modo le presunte irregolarità, alterando la manifestazione del voto, comportino l’illegittimità del risultato proclamato e l’ottenimento di quello auspicato.

Elezioni e attribuzione seggi di minoranza

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 24 ottobre 2024, n. 744

Elezioni amministrative – Riparto dei seggi – Modalità – Coalizioni tra gruppi

Nel riparto dei seggi di minoranza deve aversi riguardo ai risultati complessivamente ottenuti da tutte le liste collegate col medesimo candidato alla carica di Sindaco, salva, poi, la successiva ripartizione tra le singole liste dei seggi complessivamente assegnati.

Poiché nell’attribuzione dei seggi sia alla maggioranza che alla minoranza il legislatore ha sancito che si debba aver riguardo non solo ai voti conseguiti dalle liste singole, ma anche a quelli conseguiti dai raggruppamenti delle liste, non solo nel primo turno elettorale, ma anche nel successivo turno del ballottaggio, è evidente che per la specifica rilevanza che la legge ha inteso assegnare alle coalizioni tra gruppi, sarebbe contraddittorio se ad esse coalizioni non fosse data rilevanza alcuna nella decisiva fase di riparto dei seggi a seguito di ballottaggio.