Consiglio di Stato, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679

Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – Proroga – Legittimità – Affidamento – Ammortamento investimenti sostenuti dal concessionario – Criteri

Le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il diritto unionale e, segnatamente, con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici, né dalla pubblica amministrazione.

Nessun legittimo affidamento può ritenersi sussistente di fronte ad un atto con cui il Comune abbia inizialmente attestato l’avvenuta proroga della concessione, dato che quest’ultimo ha una valenza meramente ricognitiva, essendo l’effetto di cui si discute scaturito direttamente dalla legge; l’ammortamento degli investimenti sostenuti dal concessionario dovrà, ove ne ricorrano i presupposti, costituire oggetto di considerazione in sede di indizione delle procedure competitive di assegnazione delle concessioni, potendo essere supportato dal riconoscimento di un indennizzo in favore dei concessionari uscenti; è necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare, come richiede la Corte di giustizia dell’Unione europea (sez. III, 20 aprile 2023, causa C 348/22), la scarsità delle risorse naturali utilizzabili, si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati, seguendo un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso.