vincoli paesaggistici

Abuso edilizio e sanzione pecuniaria alternativa

Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 23 ottobre 2023, n. 15596

Abuso edilizio – Vincoli paesaggistici – Sanzione pecuniaria alternativa – Verbale di accertamento di inottemperanza – Natura giuridica

Laddove l’intervento edilizio abusivo venga eseguito su fabbricato ricadente in zona paesaggistica vincolata, si manifesta un decisivo ostacolo all’applicazione dell’istituto della c.d. fiscalizzazione, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001, gli interventi di cui al comma 1 della medesima disposizione (cioè quelli che configurano ordinariamente variazioni essenziali, fra i quali rientra anche il mutamento di destinazione d’uso), se effettuati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ed ambientale, sono considerati in totale difformità dal permesso di costruire, ai sensi degli artt. 31 e 44 del medesimo D.P.R., e, dunque, sottoposti sempre a demolizione totale.

In materia di costruzioni abusive, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione, in quanto tale atto è privo di portata lesiva, avendo lo stesso mera natura ricognitiva del decorso del tempo e della mancata spontanea esecuzione del provvedimento demolitorio; detto verbale, infatti, non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l’interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nell’atto formale di accertamento con cui l’autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale.

Abuso edilizio e vincoli

Tar Sicilia, Catania, sez. I, 11 ottobre 2023, n.2970

Abuso edilizio – Vincoli paesaggistici – Sanabilità ex post – Valutazioni di conformità – Competenze

L’art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 contiene la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia di carattere sostanziale che formale, al fine di precludere qualsiasi legittimazione del fatto compiuto, in quanto l’esame della compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell’intervento, con la conseguenza che le eccezioni a tale principio e le previsioni di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 31 del 2017 (e al relativo allegato A) sono di stretta interpretazione.

In materia di costruzioni abusive, hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza, poiché le esigenze di tutela dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico, da sottoporre alla previa valutazione degli organi competenti, possono anche esigere l’immodificabilità dello stato dei luoghi, ovvero precluderne una ulteriore modifica. Sicché, anche qualora abbiano natura pertinenziale o precaria e, quindi, siano assentibili con mera d.i.a. o s.c.i.a., se realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, i manufatti abusivi debbono considerarsi comunque eseguiti in totale difformità dalla concessione, laddove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica e, conseguentemente, deve essere applicata la sanzione demolitoria.

La circostanza che le opere possano, in ipotesi, essere assentite da un punto di vista urbanistico-edilizio non implica che esse debbano essere autorizzate in sanatoria da un punto di vista paesaggistico: la valutazione degli aspetti concernenti l’integrazione delle opere con i valori paesaggistici dell’area sottoposta a vincolo spetta esclusivamente alla Soprintendenza, mentre la valutazione della conformità urbanistico-edilizia spetta al Comune.

Abusi in aree sottoposte a vincoli

Consiglio di Stato, sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8805

Abuso edilizio – Vincoli paesaggistici – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Comunicazione avvio procedimento

Ai sensi dell’articolo 27 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione a interventi realizzati in area paesaggisticamente vincolata, è doverosa la demolizione d’ufficio di tutti gli interventi realizzati sine titulo e non solamente di quelli che avrebbero richiesto il previo rilascio di un permesso di costruire.

Ai fini dell’adozione delle ordinanze di demolizione, non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto, alla stregua dell’articolo 21-octies della legge n 241 del 1990.

Divieto di incremento di volumi e garage interrato

Consiglio di Stato, sez. IV, 31 agosto 2023, n. 8097

Pianificazione urbanistica – Divieto di incremento volumi

Il divieto di incremento di volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, costituendo opera valutabile anche come aumento di volume la realizzazione di un garage interrato con accesso all’esterno tramite rampa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.