Oneri concessori

La determinazione degli oneri concessori

Consiglio di Stato, sez. VII, 16 aprile 2026, n. 3014

Intervento di nuova costruzione – Oneri concessori – Criteri di determinazione – Principio del tempus regit actum – Affidamento – Non sussistenza

Sulla determinazione degli oneri concessori, il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza più recente di questo Consiglio di Stato, che si richiama anche con valore di precedente specifico e conforme, ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., alla luce della quale “ (…..) il principio per il quale gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria, e non a quello della presentazione della domanda, trova fondamento, in primo luogo, nell’applicazione del principio tempus regit actum, perché è soltanto con l’adozione del provvedimento di sanatoria che il manufatto diviene legittimo e, quindi, concorre alla formazione del carico urbanistico che costituisce il presupposto sostanziale del pagamento del contributo e, in secondo luogo, su considerazioni di ordine teleologico, in quanto consente di meglio tutelare l’interesse pubblico all’adeguatezza della contribuzione rispetto ai costi reali da sostenere.

Ne discende, per conseguenza, che nessun legittimo affidamento in capo al ricorrente circa l’entità della somma da esso complessivamente dovuta in favore del Comune, in ragione del lungo tempo intercorso per la definizione del procedimento, può ravvisarsi, né, tanto meno, come si desume da plurime pronunce della giurisprudenza amministrativa, invero correttamente richiamate da parte appellante, versandosi in

materia della richiesta di sanatoria di un illecito, il mero decorso del tempo può evidentemente sortire l’effetto di trasformare in lecito ciò che ab origine si configura come illecito, materializzando una sorta di diritto alla regolarizzazione.

La Corte costituzionale ha affermato (ordinanza n.105/2010) che in astratto il legislatore può ancorare la quantificazione degli oneri concessori a differenti momenti: alla data dell’abuso; alla data di presentazione della domanda; alla data di rilascio del titolo; all’entrata in vigore di norme statali o regionali.

Pertanto, non si appalesa irragionevole né macroscopicamente illogica la scelta dell’amministrazione di ancorare la quantificazione degli oneri alla data di rilascio del titolo, rappresentando tale momento una delle possibili scelte.

Di conseguenza, il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi a tale soglia, in quanto, altrimenti opinando, sconfinerebbe nel merito amministrativo, censurabile in sede di ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale.

Mutamento di destinazione d’uso

Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 2 novembre 2023, n. 3256

Intervento di nuova costruzione – Mutamento di destinazione d’uso con aggravio del carico urbanistico – Oneri concessori

Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile da industriale a commerciale, anche a prescindere dalla realizzazione di nuove opere, comporta una variazione tra categorie funzionali distinte e non omogenee, che determina un aumento del carico urbanistico, a cui consegue il pagamento degli oneri concessori connessi all’aggravio del carico urbanistico.

Oneri concessori

Tar Lazio, Roma, sez. II-bis, 17 luglio 2023, n. 12067

Titolo edilizio – Oneri concessori – Restituzione

Il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico di corrispondere gli oneri concessori non è da rinvenire nel mero rilascio del titolo edilizio in sé considerato, bensì dal suo effettivo utilizzo per la trasformazione del territorio con la realizzazione del progetto edilizio assentito. Se ciò non avviene, o non risulta più possibile, sorge l’obbligo del Comune alla restituzione delle somme pagate a titolo di contributo di edificazione. Il contributo concessorio, infatti, è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va restituito.

Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione, per cui l’avvalimento solo parziale del diritto di edificazione comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata.