Oneri concessori

Lug 19, 2023

Tar Lazio, Roma, sez. II-bis, 17 luglio 2023, n. 12067

Titolo edilizio – Oneri concessori – Restituzione

Il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico di corrispondere gli oneri concessori non è da rinvenire nel mero rilascio del titolo edilizio in sé considerato, bensì dal suo effettivo utilizzo per la trasformazione del territorio con la realizzazione del progetto edilizio assentito. Se ciò non avviene, o non risulta più possibile, sorge l’obbligo del Comune alla restituzione delle somme pagate a titolo di contributo di edificazione. Il contributo concessorio, infatti, è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va restituito.

Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione, per cui l’avvalimento solo parziale del diritto di edificazione comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata.