Limiti

Spese di lite, legali dell’ente e limiti alla spesa di personale

Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 3 ottobre 2024, n. 18/SEZAUT/2024/QMIG

Personale – Parere – Funzione consultiva – Limiti alla spesa di personale ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 – Fondo risorse decentrate e compensi per dipendenti comunali, non avvocati, che assistono l’Ente nei processi tributari 

Ciò in conformità a quanto statuito dalla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/SEZAUT/2019/QMIG secondo cui, al fine di superare i limiti di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, devono però verificarsi entrambe le condizioni: che si tratti di risorse etero-finanziate e che siano utilizzate per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi. Nel caso in esame, si tratta di incentivi ad personam etero finanziati, attraverso risorse aggiuntive per il bilancio dell’ente, da destinare specificamente a remunerare il dirigente o il dipendente che ha assistito l’ente locale in giudizio, solo a seguito di riscossione delle spese di lite liquidate in sentenza e dopo il passaggio in giudicato della stessa, secondo le modalità dettate in apposito regolamento interno che dovrà, altresì, prevedere sistemi per assicurare la neutralità finanziaria, tenendo indenne l’ente locale dal peso dei costi connessi.

Deve sempre sussistere una stretta correlazione tra le risorse recuperate a titolo di spese di giudizio liquidate in sentenza e il dirigente o funzionario che ha assistito l’ente nel medesimo contenzioso, osservando tutti gli altri limiti imposti dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale vigente.

Compensi revisori contabili – Limiti

Tar Veneto, Venezia, sez. I, 28 giugno 2023, n. 915

Revisori contabili enti locali – Attività – Compenso – Limite “massimo”

L’art. 241, c. 1, TUEL non individua scaglioni entro cui situare (da un minimo a un massimo) il compenso del revisore in ragione della classe demografica di appartenenza di ciascun ente, limitandosi a stabilire il solo tetto massimo (il “fino a”) del compenso progressivamente attribuito, in ragione del dato della popolazione e delle spese di funzionamento e di investimento.