IMU e l’esenzione per gli enti non commerciali
Corte di Cassazione, Civile, Sez. V, 11 dicembre 2025, n. 32366
Enti locali – IMU – Enti non commerciali – Scuole paritarie – Esenzione – Attività didattica – Modalità non commerciali – Corrispettivi simbolici – Onere della prova
L’esenzione IMU (ed estensivamente TASI) prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 in favore degli enti non commerciali che svolgono attività didattica spetta solo qualora l’attività sia svolta con modalità non commerciali, secondo quanto precisato dall’art. 91-bis del d.l. n. 1/2012 e dal d.m. n. 200/2012. In particolare, i corrispettivi richiesti agli utenti devono essere di importo simbolico, ossia tali da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio e da non porsi in relazione con il valore economico della prestazione resa.
Tale verifica non può essere effettuata in via astratta o mediante parametri forfettari (come il mero raffronto tra corrispettivo medio e costo medio per studente), ma richiede una valutazione concreta, riferita alle specifiche condizioni operative dell’ente. In questo quadro, la presenza di utili di esercizio significativi, desumibili dai bilanci, costituisce indice rilevante della natura commerciale dell’attività svolta.
La Corte ha inoltre precisato che l’inserimento delle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione e il finanziamento pubblico non escludono, di per sé, la qualificazione dell’attività come economica, né incidono automaticamente sul diritto all’esenzione fiscale. L’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti dell’esenzione grava integralmente sul contribuente.
Infine, è stato escluso che possano trovare applicazione le regole sugli aiuti “de minimis”, non configurandosi l’esenzione IMU – come ridisegnata dalla normativa vigente – quale aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell’Unione europea.
