IMU

IMU e l’esenzione per gli enti non commerciali

Corte di Cassazione, Civile, Sez. V, 11 dicembre 2025, n. 32366

Enti locali – IMU – Enti non commerciali – Scuole paritarie – Esenzione – Attività didattica – Modalità non commerciali – Corrispettivi simbolici – Onere della prova

L’esenzione IMU (ed estensivamente TASI) prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 in favore degli enti non commerciali che svolgono attività didattica spetta solo qualora l’attività sia svolta con modalità non commerciali, secondo quanto precisato dall’art. 91-bis del d.l. n. 1/2012 e dal d.m. n. 200/2012. In particolare, i corrispettivi richiesti agli utenti devono essere di importo simbolico, ossia tali da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio e da non porsi in relazione con il valore economico della prestazione resa.

Tale verifica non può essere effettuata in via astratta o mediante parametri forfettari (come il mero raffronto tra corrispettivo medio e costo medio per studente), ma richiede una valutazione concreta, riferita alle specifiche condizioni operative dell’ente. In questo quadro, la presenza di utili di esercizio significativi, desumibili dai bilanci, costituisce indice rilevante della natura commerciale dell’attività svolta.

La Corte ha inoltre precisato che l’inserimento delle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione e il finanziamento pubblico non escludono, di per sé, la qualificazione dell’attività come economica, né incidono automaticamente sul diritto all’esenzione fiscale. L’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti dell’esenzione grava integralmente sul contribuente.

Infine, è stato escluso che possano trovare applicazione le regole sugli aiuti “de minimis”, non configurandosi l’esenzione IMU – come ridisegnata dalla normativa vigente – quale aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell’Unione europea.

IMU, terreni agricoli e agevolazioni

 
Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 27 ottobre 2025, n. 28421
IMU – Terreni agricoli – Agevolazioni – Coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale – Iscrizione nella previdenza agricola – Sufficienza – Irrilevanza della prevalenza del reddito agricolo
In tema di IMU sui terreni agricoli, la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, desumibile dall’iscrizione nella previdenza agricola, è sufficiente per il godimento delle agevolazioni fiscali, senza necessità di verificare la prevalenza del reddito agricolo rispetto ad altri redditi.

Esenzione IMU per attività assistenziali

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 31 gennaio 2025, n. 2364

Enti locali – Tributi locali – IMU – Imposta municipale unica – Esenzione per area fabbricabile

Ai fini dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non è sufficiente la disponibilità di un’area edificabile che sia destinata, in parte, in base al Piano urbanistico, alla realizzazione di strutture volte allo svolgimento di attività assistenziale, applicandosi la norma agevolativa solo ai fabbricati, da costruirsi o ristrutturarsi, cui sia stata concretamente impressa la destinazione di cui alla disposizione citata, anche se transitoriamente inutilizzati, essendo necessario un comportamento attivo e dinamico volto a realizzare concretamente e tempestivamente quella destinazione solo potenziale.

Immobili inagibili e IMU

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 9 dicembre 2024, n. 31597

Enti locali – Tributi locali – IMU – Riduzione – Immobili inagibili – Buona fede

L’affermazione secondo cui la riduzione dell’IMU va riconosciuta, in base al principio di buona fede e di leale collaborazione tra le parti e anche in assenza di specifica dichiarazione, qualora lo stato di inagibilità sia noto al Comune, richiede la prova della conoscenza da parte dell’ente dello stato di inagibilità ed inutilizzabilità delle unità immobiliari oggetto dell’accertamento.

In tema di IMU e nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.

IMU e occupazione abusiva di immobile

Corte costituzionale, 18 aprile 2024, n. 60

Enti locali – Tributi locali – IMU – Imposta municipale unica – Immobile occupato abusivamente – Onere del tributo

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l’IMU per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale.

È dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.