Grandi strutture di vendita – Regione Siciliana
Tar Sicilia, Catania, sez. II, 16 giugno 2023, n. 1900
Grande struttura di vendita – Assenza programmazione – Autorizzazione – Competenza
La legge della Regione Siciliana 22 dicembre 1999, n. 28, emanata nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva prevista dall’articolo 14, lettera d), dello Statuto regionale, ha dettato, tra l’altro, una serie di disposizioni finalizzate a garantire la programmazione della rete distributiva ed a coordinare, anche, le diverse tipologie di strutture di vendita con la programmazione urbanistica. In particolare, in base all’art. 9 della menzionata l.r. n. 28/99, “l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all’articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3”. Viene, dunque, in rilievo un tessuto normativo che ha posto a carico delle amministrazioni comunali l’obbligo di predisporre ed adottare una programmazione urbanistico-commerciale, postulando, quindi, un’imprescindibile esigenza di armonizzazione tra la programmazione urbanistica e il settore del commercio, secondo una procedura di adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione, che vede anche la possibilità di un intervento sostitutivo, in caso di inerzia da parte del comune, dell’Assessorato regionale delle attività produttive, il quale provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all’emanazione delle norme comunali.