crediti retributivi

Crediti retributivi e termine di prescrizione nel lavoro pubblico

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 23 febbraio 2026, n. 4088

Enti locali – Pubblico impiego – Dirigenti a contratto negli enti locali – Art. 110 TUEL – Crediti retributivi – Prescrizione quinquennale – Decorrenza del termine – Principio di onnicomprensività della retribuzione – Ripetizione di indebito

La Cassazione ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, i crediti retributivi sono soggetti alla prescrizione quinquennale e la decorrenza del termine coincide con il momento di insorgenza del credito o, per quelli maturati alla cessazione del rapporto, con la data di cessazione dello stesso. L’interpretazione sistematica degli artt. 2934 e 2935 c.c., alla luce del principio di stabilità del rapporto di lavoro pubblico, esclude che la prescrizione possa essere differita fino al momento in cui sia accertata la qualificazione giuridica del rapporto o definita una controversia arbitrale relativa allo stesso.

Nel caso dei dirigenti assunti dagli enti locali con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000, il rapporto deve qualificarsi come subordinato in ragione dell’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’ente e dell’esercizio di funzioni istituzionali, con conseguente applicazione della disciplina propria del lavoro pubblico contrattualizzato. Ne deriva che le pretese relative a differenze retributive e altri emolumenti connessi al rapporto sono soggette al termine prescrizionale breve e non a quello ordinario decennale. In applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, non possono essere riconosciuti compensi ulteriori per attività che rientrano nelle funzioni proprie dell’incarico dirigenziale conferito dall’ente, con conseguente legittimità dell’azione di ripetizione dell’indebito esercitata dall’amministrazione per somme corrisposte in assenza di valido titolo. L’affidamento dell’accipiens può incidere esclusivamente sulle modalità di esigibilità dell’obbligazione restitutoria, in base ai principi di buona fede e proporzionalità, ma non esclude di per sé il diritto dell’amministrazione alla ripetizione delle somme indebitamente erogate.

Crediti retributivi e termine di prescrizione

Corte di Cassazione, Civile, Sez. Unite, 28 dicembre 2023, n. 36197

Lavoro pubblico – Prescrizione – Termine – Crediti retributivi

E’ noto il consolidato orientamento del giudice di legittimità, secondo cui nel pubblico impiego, anche quello contrattualizzato, anche se a tempo determinato, la prescrizione dei diritti retributivi decorre in corso di rapporto mano a mano della loro insorgenza o alla cessazione del rapporto per i diritti che da essa traggono origine. In un giudizio promosso dal dipendente stabilizzato di un ente pubblico per ottenere, ai fini degli scatti stipendiali, il riconoscimento dell’anzianità pregressa nell’ambito di una serie di contratti a termine, la sezione lavoro della Corte, essendo stata eccepita la prescrizione degli scatti maturati nel periodo di precariato, aveva proposto alle sezioni unite una rimeditazione del tema della decorrenza della prescrizione nel pubblico impiego alla luce dell’evoluzione della legislazione (in particolare, nel pubblico impiego una legge del 2017 ha limitato l’ammontare del risarcimento danni in caso di licenziamento illegittimo) e della giurisprudenza in materia (importante su questo piano, la recente sentenza della Corte che è tornata a ritenere che nell’impiego privato – alla luce delle modifiche legislative intervenute nella disciplina degli effetti del licenziamento dichiarato illegittimo, nel senso di una tutela prevalentemente indennitaria – la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto). Le sezioni unite optano ancora una volta per la conferma della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, anche a tempo determinato (per la cui utilizzazione, nel pubblico impiego vige anche una disciplina legale limitativa), sulla base di considerazioni che valorizzano la maggiore stabilità del rapporto pubblico rispetto a quello privato, derivante soprattutto dal fatto che la P.A. è tenuta, in base alla legge e alla stessa alla Costituzione, a rispettare principi e vincoli che allontanerebbero dal lavoratore il timore di ritorsioni a fronte di azioni a difesa dei suoi diritti nonché dall’esistenza di una giurisdizione efficace di tutela del dipendente nel caso di compimento di atti illegittimi.