Copertura finanziaria

L’attestazione di copertura finanziaria

Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 24 settembre 2024, n. 585

Ordinamento contabile – Attestazione di copertura finanziaria dell’atto amministrativo – Competenza – Ratio – Mancanza

Nel vigente assetto ordinamentale degli enti locali, le questioni di copertura finanziaria non attengono più alla validità del provvedimento che comporta un impegno di spesa. Infatti, a seguito della riscrittura dell’ordinamento contabile e della nuova distribuzione di competenze tra organi politico-amministrativi e responsabili dei singoli servizi, la copertura finanziaria, che prima era un prius, successivamente è divenuta, dal punto di vista dell’attestazione formale, un posterius. La norma dell’art. 55 comma 5 L. 8 giugno 1990, n. 142, è stata infatti modificata nel senso che l’attestazione di copertura ha assunto un significato accertativo della necessaria copertura di bilancio dell’atto emanato nel contesto del richiesto visto di regolarità contabile, che riguarda anche l’esatta imputazione di spesa. In altri termini, l’attestazione di copertura finanziaria non precede più l’impegno, né soprattutto è requisito di validità, ma accede, completandolo, alla relativa deliberazione o determinazione di spesa di cui diventa condizione di esecutività, con la conseguenza che la sua mancanza non comporta la nullità dell’atto di spesa.

In particolare, tale aspetto è attualmente regolato dall’art. 191, comma quarto del D.lgs. n. 267/2000, che, come appare evidente ad una semplice lettura, riproduce la previsione che l’atto amministrativo emanato senza la copertura finanziaria, lungi dall’essere “nullo di diritto”, come previsto dal vecchio testo dell’art. 55, comma 5, della legge n. 142/1990, è valido e diviene esecutivo solo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Nullità del provvedimento amministrativo

Tar Veneto, Venezia, sez. I, 13 settembre 2024, n. 2160

Procedimento amministrativo – Provvedimento invalido – Nullità strutturale – Annullabilità – Mancanza di copertura finanziaria – Illegittimità – Legittimazione procedimentale – Ratio

Anche dopo la positivizzazione della nullità “strutturale” del provvedimento amministrativo, con il suo inserimento nei casi previsti dall’art. 21-septies, legge 7-8-1990, n. 241, tale peculiare vizio può essere ravvisato soltanto in casi estremi e circoscritti, quale ad esempio l’inesistenza dell’oggetto; questa ipotesi di nullità ricorre quando il vizio, da cui l’atto amministrativo è affetto, assume connotati di gravità ed evidenza tali da impedirne la qualificazione come manifestazione di potere amministrativo, sia pure eventualmente illegittima; solo in questi casi eccezionali non sussistono, di conseguenza, le ragioni di certezza dell’azione amministrativa alla base del carattere generalizzato del vizio dell’annullabilità ex art. 21-octies comma 1, cit. legge n. 241 del 1990, e del termine breve e a pena di decadenza per ricorrere in sede giurisdizionale; al di fuori di questa evenienza — e delle altre tassative ed eccezionali codificate dalla disposizione in esame della legge generale sul procedimento amministrativo — ogni patologia, da cui la manifestazione di volontà autoritativa risulti affetta, deve essere ascritta all’ipotesi generale dell’annullabilità ai sensi del cit. art. 21-octies, deviazione rispetto alla causa tipica del potere autoritativo, anche nelle ipotesi più gravi in cui la condotta del funzionario autore dell’atto sia qualificabile reato.

La mancanza della copertura finanziaria è causa di illegittimità – non di nullità – dei provvedimenti che determinano una spesa.

La legittimazione procedimentale è cosa diversa rispetto alla legittimazione processuale; la legittimazione ad agire non può discendere automaticamente dalla pregressa partecipazione procedimentale, atteso che quest’ultima, a differenza della prima, può trovare piena giustificazione in una finalità collaborativa, che non presuppone la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata, che è invece requisito necessario per riconoscere a chi agisce la legittimazione processuale.

Spese fuori bilancio e responsabilità del Sindaco

Cassazione civile, Sezione III, 24 maggio 2023, n. 14470

Comune – Spese fuori bilancio – Lavori effettuati in assenza di copertura finanziaria – Organo comunale obbligato al pagamento dell’impegno di spesa – Amministratore funzionario o dipendente del Comune – Ruolo del Sindaco

In tema di spese fuori bilancio dei Comuni, l’art. 191, comma 4, L. 267/2000, nell’individuare l’organo obbligato al pagamento dei lavori effettuati in assenza di una copertura finanziaria o di preventiva deliberazione comunale, quando si riferisce all’amministratore, funzionario o dipendente del Comune, intende qualunque soggetto che, indipendentemente dalle funzioni ad esso attribuite, agisca di fatto nella veste di amministratore, impegnando l’ente comunale in una spesa non previamente deliberata o finanziariamente coperta; pertanto, il Sindaco, organo comunale di indirizzo politico, qualora agisca in veste di amministratore, impegnando il Comune in una spesa non previamente deliberata o finanziariamente coperta, è ritenuto obbligato personalmente all’impegno finanziario assunto.

Copertura finanziaria e prestazioni di fatto

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 31 maggio 2023, n. 15364

Lavoro pubblico – Decisioni del datore di lavoro – Costo del personale – Copertura finanziaria – Inefficacia – Prestazioni di fatto

La necessarietà della copertura di spesa costituisce un principio inderogabile in tema di contratti stipulati dai comuni e vale anche rispetto agli impegni della pubblica amministrazione destinati ad incidere sui rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato e che comportano il maturare dei costi a suo carico.

La violazione del suddetto principio e, quindi, l’assunzione di decisioni datoriali (compreso l’avvio di progressioni economiche) che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della pubblica amministrazione, in assenza dell’impegno di spesa registrato e dell’attestazione della copertura finanziaria, sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti.

Fanno eccezione i casi riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 2126 c.c. in cui il datore di lavoro pubblico abbia richiesto e ricevuto lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva e, dunque, anche in violazione del principio della necessaria copertura di spesa.