Copertura finanziaria

Spese fuori bilancio e responsabilità del Sindaco

Cassazione civile, Sezione III, 24 maggio 2023, n. 14470

Comune – Spese fuori bilancio – Lavori effettuati in assenza di copertura finanziaria – Organo comunale obbligato al pagamento dell’impegno di spesa – Amministratore funzionario o dipendente del Comune – Ruolo del Sindaco

In tema di spese fuori bilancio dei Comuni, l’art. 191, comma 4, L. 267/2000, nell’individuare l’organo obbligato al pagamento dei lavori effettuati in assenza di una copertura finanziaria o di preventiva deliberazione comunale, quando si riferisce all’amministratore, funzionario o dipendente del Comune, intende qualunque soggetto che, indipendentemente dalle funzioni ad esso attribuite, agisca di fatto nella veste di amministratore, impegnando l’ente comunale in una spesa non previamente deliberata o finanziariamente coperta; pertanto, il Sindaco, organo comunale di indirizzo politico, qualora agisca in veste di amministratore, impegnando il Comune in una spesa non previamente deliberata o finanziariamente coperta, è ritenuto obbligato personalmente all’impegno finanziario assunto.

Copertura finanziaria e prestazioni di fatto

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 31 maggio 2023, n. 15364

Lavoro pubblico – Decisioni del datore di lavoro – Costo del personale – Copertura finanziaria – Inefficacia – Prestazioni di fatto

La necessarietà della copertura di spesa costituisce un principio inderogabile in tema di contratti stipulati dai comuni e vale anche rispetto agli impegni della pubblica amministrazione destinati ad incidere sui rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato e che comportano il maturare dei costi a suo carico.

La violazione del suddetto principio e, quindi, l’assunzione di decisioni datoriali (compreso l’avvio di progressioni economiche) che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della pubblica amministrazione, in assenza dell’impegno di spesa registrato e dell’attestazione della copertura finanziaria, sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti.

Fanno eccezione i casi riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 2126 c.c. in cui il datore di lavoro pubblico abbia richiesto e ricevuto lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva e, dunque, anche in violazione del principio della necessaria copertura di spesa.