Comunicazione avvio procedimento

Occupazione di suolo pubblico, revoca e oneri procedimentali

Tar Lazio, Roma, sez. II-ter, 30 settembre 2025, n. 16832

Procedimento amministrativo – Concessione per occupazione di suolo pubblico – Sequestro penale – Revoca – Fondamento – Illegittimità – Comunicazione di avvio del procedimento – Onere motivazionale

È illegittima la revoca in autotutela di una concessione per occupazione di suolo pubblico fondata unicamente su un sequestro penale intervenuto prima del rilascio del titolo, quando l’Amministrazione ometta di avviare un contraddittorio e non consideri che il sequestro deriva proprio dalla mancata tempestiva adozione della concessione poi rilasciata.

In assenza di comunicazione di avvio del procedimento e di un’adeguata motivazione sulla specifica fattispecie, risulta violata la disciplina dell’attività provvedimentale di secondo grado.

Espropriazioni e comunicazione di avvio del procedimento

Tar Molise, Campobasso, sez. I, 10 ottobre 2025, n. 283

Procedimento amministrativo – Comunicazione avvio procedimento – Ratio – Applicabilità – Procedimenti espropriativi – Dichiarazione di pubblica utilità

La comunicazione dell’avvio del procedimento costituisce una regola applicabile alla generalità dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli a carattere autonomo attinenti alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, sia esplicita che implicita.

L’art. 7 della legge n. 241/90 è applicabile come regola generale a tutti i procedimenti espropriativi.

La ratio di un siffatto principio risiede nel fatto che in ipotesi di approvazione di progetti di opere pubbliche ove si escluda la partecipazione del privato alle determinazioni relative alle scelte progettuali discrezionali, il proprietario espropriando verrebbe formalmente reso edotto di detta approvazione soltanto al momento dello spossessamento del bene, impedendosi quindi l’apporto di opportuni elementi di valutazione da parte degli interessati.

La partecipazione degli interessati, nel corso della fase che precede la dichiarazione di pubblica utilità, ha il fine di consentire la rappresentazione degli interessi privati coinvolti, prima che sia disposta la dichiarazione di pubblica utilità; e ciò per realizzare una ponderata valutazione degli interessi in conflitto. Essa vale come primo atto della procedura espropriativa e pertanto si deve verificare in concreto se la valutazione dell’Amministrazione di escludere le comunicazioni personali di avvio dalla procedura in questione risulta ragionevole e coerente col principio di trasparenza ovvero se, per l’inidoneità delle attuate forme di pubblicità, l’Amministrazione stessa abbia finito per non porre in grado gli interessati di attivarsi per prendere effettiva visione degli atti.

Autotutela e comunicazione dell’avvio del procedimento

Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 ottobre 2025, n. 1595

Procedimento amministrativo – Autotutela – Requisiti – Presupposti di legittimità – Comunicazione di avvio del procedimento – Contraddittorio

Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, l’esercizio del potere di autotutela, in quanto espressione di una rilevante discrezionalità amministrativa è sempre soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, all’analitica motivazione delle ragioni di interesse pubblico ad esso sottese e alla ponderazione dell’interesse del privato alla stabilità della posizione acquisita, pena l’illegittimità del provvedimento al fine adottato.

In particolare, gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge n. 241 del 1990, al fine di consentire, attraverso l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell’ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all’amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all’esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto.

Lottizzazione abusiva e comunicazione di avvio del procedimento

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 1 settembre 2025, n. 692

Abuso edilizio e lottizzazione abusiva – Comunicazione di avvio del procedimento – Contraddittorio endoprocedimentale – Necessarietà – Diritti dei partecipanti ai procedimenti – Audizione personale – Normativa Regione siciliana

È illegittima l’ordinanza comunale diretta a contestare la sussistenza di un’ipotesi di lottizzazione abusiva, laddove non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Invero, il potere esercitato nell’occasione dall’amministrazione implica la valutazione di una fattispecie complessa, contraddistinta da molteplici accertamenti di fatto ed articolate valutazioni di diritto, che impongono il contraddittorio endoprocedimentale con l’interessato, anche al fine di escludere la derubricazione della fattispecie.

Nella Regione Siciliana, la contestazione della sussistenza di un’ipotesi di lottizzazione abusiva presuppone il contraddittorio con i soggetti interessati nel rispetto delle particolari garanzie di cui all’art. 12, l.reg. 21 maggio 2019 n. 7. Tale disposizione annovera, tra i diritti dei partecipanti al procedimento, oltre alla visione degli atti ed alla presentazione di memorie e documenti, anche l’audizione personale, della quale viene redatto verbale scritto allegato al fascicolo istruttorio e i cui risultati devono essere valutati dall’amministrazione in sede di decisione.