Nozione di “intersezione a raso”
Tar Friuli Venezia-Giulia, Trieste, sez. I, 18 luglio 2023, n. 251
Impianti pubblicitari – Autorizzazioni all’installazione – Diniego – Potestà regolamentare
Appare legittima la previsione di un regolamento comunale che vieti l’installazione di impianti pubblicitari in corrispondenza di “incroci”, laddove per tale nozione si rinvii alla definizione di “intersezione a raso” di cui all’articolo 3 del d.lgs. 285/1992 (c.d. “Codice della strada”). Dalla disposizione appena richiamata deriva l’assoluta irrilevanza del fatto che i veicoli provenienti da una strada laterale possano attraversare la strada principale in tutto o in parte, essendo – viceversa – sufficiente che le due direttrici di traffico, ossia quella presente lungo la strada principale e quella proveniente dalla via secondaria intersecante, impegnino un’area comune. Ne consegue che non soltanto l’attraversamento, ma anche l’intersezione a “T” o ad “Y” e la semplice confluenza costituiscono “intersezioni” secondo la definizione del Codice della strada.