Acquisizione sanante

Occupazione sine titulo e istanza di acquisizione sanante

Consiglio di Stato, sez. IV, 13 novembre 2024, n. 9120

Espropriazione per pubblico interesse – Occupazione sine titulo – Obbligo di provvedere – Acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001 – Discrezionalità – Potere sollecitatorio del privato – Silenzio della P.A. – Nuova istanza del privato – Obblighi di buona fede e collaborazione

Nei casi di illecita apprensione di immobili in violazione delle disposizioni del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, una volta scaduti i termini del decreto di occupazione d’urgenza in assenza del provvedimento espropriativo, sorge automaticamente a carico dell’amministrazione l’obbligo di porre rimedio agli effetti di un comportamento divenuto contra ius mediante la restituzione dell’immobile ovvero l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis. Tale scelta rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione che non attiene all’an, incompatibile con l’esistenza di un obbligo di provvedere, ma al quomodo, trattandosi di ipotesi decisionali alternative.

Nei casi di illecita apprensione di immobili in violazione delle disposizioni del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 spetta al privato la facoltà di sollecitare l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’articolo 42 bis o, in alternativa, la restituzione del bene. Tale iniziativa ha funzione di sollecito e non di impulso procedimentale in senso proprio, rispetto ad un obbligo di provvedere che sorge a carico dell’amministrazione sin dal perfezionarsi dell’illecita occupazione e la cui violazione può essere accertata dal giudice su ricorso del privato senza bisogno di istanze formali.

In caso di silenzio serbato dall’amministrazione sulla domanda volta ad ottenere l’acquisizione sanante del bene occupato sine titulo ai sensi dell’art. 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l’eventuale irricevibilità del ricorso proposto oltre il termine annuale di decadenza di cui all’articolo 31, comma 2, del codice del processo amministrativo, non preclude al privato, in applicazione dei doveri di collaborazione e buona fede che incombono sulle parti della relazione procedimentale, di presentare una istanza sollecitatoria all’amministrazione, manifestando la persistenza dell’interesse all’adozione del provvedimento conclusivo. Tale domanda ha l’effetto di rendere nuovamente ammissibile l’azione avverso il silenzio ai sensi della seconda parte dell’articolo 31, comma 2, del codice del processo amministrativo, qualora l’inerzia dell’amministrazione perduri.

Dagli obblighi di buona fede e collaborazione contemplati dall’articolo 1, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 discende che nei procedimenti d’ufficio in cui, a rigore, la legge non contempla oneri di impulso di natura procedimentale in capo al privato, è configurabile uno specifico onere per il privato di sollecitare l’amministrazione ad esercitare i propri poteri, evidenziando la persistenza dell’interesse ad una conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, con conseguente applicabilità della seconda parte dell’articolo 31, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Occupazione sine titulo

Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 23 novembre 2023, n. 885

Occupazione sine titulo – Istanza di acquisizione sanante – Obbligo di provvedere – Discrezionalità

Il dovere dell’amministrazione di far venire meno l’occupazione sine titulo, ossia di adeguare la situazione di fatto con quella di diritto non incisa dall’occupazione medesima, costituisce espressione del principio generale di legalità dell’azione amministrativa. Deve pertanto ritenersi la sussistenza di un obbligo di provvedere ex art. 2 l. n. 241/1990 sull’istanza del proprietario volta a sollecitare il potere di acquisizione ex art. 42-bis (o, in alternativa, a disporre la restituzione del bene), fermo restando il carattere discrezionale della valutazione rimessa alla pubblica amministrazione sul merito dell’istanza.

Acquisizione sanante e poteri della PA

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 10 ottobre 2023, n. 2957

Acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 – Istanza privato – Obbligo di provvedere PA – Silenzio-rifiuto

L’art. 42-bis, primo comma, del D.P.R. n. 327/2001, nell’affermare che l’Amministrazione, valutati gli interessi in conflitto, “può” disporre che il bene sia acquisito al suo patrimonio indisponibile, non attribuisce all’autorità una semplice facoltà (il cui esercizio è per definizione libero), ma le conferisce una potestà, cioè l’esercizio obbligatorio di un potere funzionalizzato alla cura dell’interesse pubblico.

Ne consegue che l’Amministrazione ha un vero e proprio obbligo di esercitare tale potere qualora il suo esercizio, all’esito della valutazione sugli interessi in conflitto, risulti meglio corrispondere all’interesse pubblico rispetto alla soluzione alternativa consistente nella restituzione dell’immobile.

La valutazione discrezionale sugli interessi in conflitto risulta, quindi, sempre necessaria nei casi di cui al citato art. 42-bis, primo e secondo comma, perché, qualora essa deponga nel senso che l’interesse pubblico, nella sua composizione con gli altri interessi confliggenti, risulti meglio soddisfatto attraverso l’acquisizione del bene, all’Amministrazione non resta alcuna facoltà di optare per la restituzione dell’immobile, atteso che tale soluzione pregiudicherebbe il corretto perseguimento dell’interesse che l’autorità è deputata a soddisfare.

Le potestà (e in primo luogo la potestà amministrativa), a differenza delle facoltà, non costituiscono un mero potere, ma si sostanziano in un potere-dovere, nel senso, cioè, che il loro titolare ha l’obbligo di esercitare il potere che l’ordinamento gli attribuisce ogniqualvolta tale esercizio risulti idoneo a soddisfare l’interesse per il quale il potere stesso è stato attribuito.

La valutazione degli interessi in conflitto di cui all’art. 42-bis, primo comma, del D.P.R. n. 327/2001 è, perciò, necessariamente prodromica rispetto alla concreta opzione fra acquisizione autoritativa e restituzione “civilistica” e deve essere obbligatoriamente compiuta dall’Amministrazione in tutti i casi in cui si verifichi una delle situazioni contemplate dal primo e dal secondo comma della disposizione indicata.

Acquisizione sanante

Tar Lazio, Latina, sez. II, 14 luglio 2023, n. 547

Espropriazione – Acquisizione sanante – Sollecitazione del privato – Silenzio inadempimento

Anche se ‘’art. 42 bis, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 non prevede un avvio del procedimento ad istanza di parte, il privato può sollecitare l’Amministrazione espropriante sine titulo ad avviare il relativo procedimento, con conseguente obbligo per la stessa di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale sua inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile di fronte al giudice amministrativo; infatti per la Pubblica amministrazione l’obbligo giuridico di provvedere, positivizzato in via generale dall’art. 2, l. 241/1990 sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, essendo il silenzio-rifiuto un istituto riconducibile a inadempienza dell’Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall’ordinamento ed è rinvenibile anche al di là di un’espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un’istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell’Amministrazione.