Tar Sicilia, Catania, sez. II, 10 ottobre 2023, n. 2957
Acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 – Istanza privato – Obbligo di provvedere PA – Silenzio-rifiuto
L’art. 42-bis, primo comma, del D.P.R. n. 327/2001, nell’affermare che l’Amministrazione, valutati gli interessi in conflitto, “può” disporre che il bene sia acquisito al suo patrimonio indisponibile, non attribuisce all’autorità una semplice facoltà (il cui esercizio è per definizione libero), ma le conferisce una potestà, cioè l’esercizio obbligatorio di un potere funzionalizzato alla cura dell’interesse pubblico.
Ne consegue che l’Amministrazione ha un vero e proprio obbligo di esercitare tale potere qualora il suo esercizio, all’esito della valutazione sugli interessi in conflitto, risulti meglio corrispondere all’interesse pubblico rispetto alla soluzione alternativa consistente nella restituzione dell’immobile.
La valutazione discrezionale sugli interessi in conflitto risulta, quindi, sempre necessaria nei casi di cui al citato art. 42-bis, primo e secondo comma, perché, qualora essa deponga nel senso che l’interesse pubblico, nella sua composizione con gli altri interessi confliggenti, risulti meglio soddisfatto attraverso l’acquisizione del bene, all’Amministrazione non resta alcuna facoltà di optare per la restituzione dell’immobile, atteso che tale soluzione pregiudicherebbe il corretto perseguimento dell’interesse che l’autorità è deputata a soddisfare.
Le potestà (e in primo luogo la potestà amministrativa), a differenza delle facoltà, non costituiscono un mero potere, ma si sostanziano in un potere-dovere, nel senso, cioè, che il loro titolare ha l’obbligo di esercitare il potere che l’ordinamento gli attribuisce ogniqualvolta tale esercizio risulti idoneo a soddisfare l’interesse per il quale il potere stesso è stato attribuito.
La valutazione degli interessi in conflitto di cui all’art. 42-bis, primo comma, del D.P.R. n. 327/2001 è, perciò, necessariamente prodromica rispetto alla concreta opzione fra acquisizione autoritativa e restituzione “civilistica” e deve essere obbligatoriamente compiuta dall’Amministrazione in tutti i casi in cui si verifichi una delle situazioni contemplate dal primo e dal secondo comma della disposizione indicata.