Accesso civico

Accesso civico generalizzato

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 28 maggio 2024, n. 841

Procedimento amministrativo – Diritto di accesso – Accesso civico generalizzato – Oggetto

In base all’art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione sul proprio sito web.

L’accesso civico generalizzato, introdotto dal decreto legislativo n. 97/2016, è configurato quale diritto di “chiunque”, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza, riconosciuto e tutelato “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013).

Accesso civico generalizzato

Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 1 agosto 2023, n. 599

Accesso civico generalizzato – Potere PA – Limiti

Attraverso il c.d. accesso civico generalizzato non può consentirsi un inammissibile controllo generalizzato dell’operato delle Pubbliche Amministrazioni, laddove invece il legislatore, con tale istituto, ha inteso unicamente consentire forme diffuse di controllo da parte dei consociati sul perseguimento delle funzioni istituzionali, comunque nel bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti.

L’accesso generalizzato, proprio perché orientato a forme diffuse di controllo generalizzato sul perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, non può tradursi in uno strumento di surrettizio riesame dell’iter procedimentale-decisionale condotto dall’amministrazione.

Accesso civico

Tar Campania, Salerno, sez. III, 3 luglio 2023, n. 1618

Accesso civico generalizzato – Natura – Finanziamento opere pubbliche

L’accesso civico generalizzato, introdotto nel corpus normativo del d.lgs. n. 33 del 2013 dal d.lgs. n. 97 del 2016, in attuazione della delega contenuta nell’art. 7, l. n. 124 del 2015, è diritto di “chiunque”, non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza; in esso, la trasparenza si declina come “accessibilità totale” e come diritto fondamentale volto al miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali che l’ordinamento giuridico riconosce alla persona.