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Le valutazioni di compatibilità paesaggistica e il “dissenso costruttivo”

Tar Toscana, Firenze, sez. I, 5 marzo 2026, n. 477

Intervento di nuova costruzione – Valutazione di compatibilità paesaggistica – Opinabilità – Dissenso costruttivo – Fondamento normativo – Ambito di applicazione – Conferenza di servizi – Eccesso di potere

Le valutazioni di compatibilità paesaggistica di un intervento si caratterizzano per un ampio margine di opinabilità, costituendo il frutto dell’applicazione di cognizioni tecniche che fanno riferimento a differenti cognizioni specialistiche, tutte ascrivibili al novero delle scienze umane (antropologia, urbanistica, architettura, urbanistica, storia, storia dell’arte, agronomia, a titolo puramente esemplificativo) e non delle scienze esatte. Ed è altrettanto noto che il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni va condotto sul piano dell’attendibilità del giudizio tecnico opinabile dell’amministrazione, e, ancorché pieno, non può mai spingersi fino alla sostituzione di quest’ultimo, ove espresso nel rispetto delle regole tecnico-scientifiche applicabili nel caso concreto, con un diverso giudizio altrettanto opinabile: laddove, cioè, nessun profilo di inattendibilità emerga a carico dell’operato dell’amministrazione, e semplicemente restino sul campo a fronteggiarsi opinioni tecnico-scientifiche divergenti, ma tutte allo stesso modo plausibili, il giudice non può che dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente competente ad adottare decisioni collettive, rispetto alla posizione individuale dell’interessato.

Il “dissenso costruttivo” nelle valutazioni di compatibilità paesaggistica dei progetti trova la sua base normativa nelle disposizioni di cui all’art. 11, co. 7, del d.P.R. n. 31/2017 e, con previsione più generale, nell’art. 14-bis, co. 3, della legge n. 241/1990.

La prima delle citate disposizioni stabilisce che «[i]n caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall’amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e della proposta dell’amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione».

L’art. 14-bis, co. 3, della legge n. 241/1990 dispone che le amministrazioni coinvolte nella conferenza decisoria semplificata rendono le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza entro il termine perentorio assegnato dall’amministrazione procedente e che «[t]ali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico».

L’ambito di applicazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 31/2017 è però limitato agli interventi e alle opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato compresi nell’elenco di cui all’allegato B del medesimo decreto. Infatti, le previsioni del d.P.R. n. 31/2017, che individuano taluni interventi in aree sottoposte a vincolo i quali, per il limitato impatto sul bene tutelato, non richiedono il rilascio di autorizzazione paesaggistica o consentono un’autorizzazione semplificata, hanno natura regolamentare e, pertanto, devono essere interpretate conformemente alle disposizioni del d.lgs. n. 42/2004 e con esclusione di qualsiasi possibilità di estensione analogica che possa ampliarne il campo di operatività.

La previsione generale dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990 – alla quale l’art. 44, co. 9, del d.lgs. n. 259/2003 fa espresso rinvio – prevede che le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi debbano rendere le proprie determinazioni in relazione all’oggetto della conferenza in termini di assenso o di dissenso e che, in tale ultimo caso, debbano indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso solo «ove possibile».

È stato osservato che l’amministrazione non è tenuta ad indicare prescrizioni o condizioni ai fini dell’assenso nel caso in cui non vi siano margini di modifica al progetto, in quanto in tal caso l’avviso dell’amministrazione dissenziente si traduce in una “piana bocciatura” della proposta, non essendovi alcuna prescrizione o condizione che possa determinare l’amministrazione a cambiare il proprio parere e rendere l’assenso negato. Orbene, qualora, in ragione dell’insistenza di vincoli paesaggistici e archeologici, a dover esprimere il proprio assenso o dissenso sia l’organo preposto alla tutela di detti vincoli, la concreta possibilità della indicazione delle modifiche necessarie per superare il dissenso eventualmente espresso non può che essere misurata tenuto conto delle caratteristiche dell’intervento e delle prescrizioni poste a tutela del vincolo.

Per costante giurisprudenza, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento postula, per il suo apprezzamento, la perfetta identità delle situazioni poste a raffronto, la cui prova deve essere fornita dalla parte interessata.

La revoca del vincolo paesaggistico

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 29 aprile 2025, n. 446

Vincolo paesaggistico – Cessazione – Cause – Indeterminatezza dell’oggetto – Nullità parziale – Revoca per sopravvenienze – Inammissibilità

Il vincolo paesaggistico, la cui cessazione è conseguente al solo perimento totale del bene sul quale insiste ed esclusivamente per i beni ricadenti nella tipologia delle così dette “bellezze individue”, di cui alle lettere a) e b) dell’art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non può formare oggetto di un provvedimento di revoca per sopravvenienze, ferma restando la possibilità per la Commissione regionale per il paesaggio, ai sensi degli artt. 137 e ss., d.lgs. n. 42 del 2004, di accertare la nullità parziale dell’atto impositivo del vincolo medesimo, limitatamente alle parti che risultino oggettivamente del tutto indeterminate, secondo il combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. e 21-septies l. n. 241 del 1990.

Ludopatia e disciplina oraria del gioco lecito

Consiglio di Stato, sez. V, 11 marzo 2025, n. 1991

Ordinanze sindacali – Disciplina oraria dell’esercizio del gioco lecito – Discrezionalità – Onere motivazionale – Normativa Regione Piemonte

Il sindacato (demolitorio) di legittimità del giudice amministrativo sulle ordinanza sindacale per la disciplina oraria dell’esercizio del gioco lecito è circoscritto alle ipotesi di manifesta irragionevolezza, contraddittorietà o abnormità della scelta, non anche all’opportunità della stessa. Deve pertanto ritenersi legittima, rientrando la predeterminazione delle fasce orarie in cui è vietato l’utilizzo di tali macchinari nell’ampia discrezionalità riservata all’amministrazione comunale, un’ordinanza sindacale che bene evidenzi le ragioni poste a fondamento della limitazione degli orari per il funzionamento dei video giochi con vincita in denaro (nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 12,00), non essendo la stessa intaccata da evidenti profili di irragionevolezza, illogicità o di difetto di istruttoria, tenuto conto che la fascia oraria mattutina e quella notturna sono notoriamente quelle caratterizzate dal maggior afflusso di utenti appartenenti a fasce deboli di popolazione e di giocatori compulsivi (studenti, casalinghe e anziani nella fascia mattutina; soggetti ludopatici nella fascia serale e notturna).

Nella Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 6 l.reg. 2 maggio 2016 n. 9, applicabile ratione temporis, spetta in via esclusiva ai Comuni la competenza a delimitare gli orari per il funzionamento degli apparecchi da gioco, in conseguenza di una valutazione tecnico-discrezionale tesa a bilanciare i diversi interessi coinvolti, tra i quali indubbiamente quello pubblicistico e preponderante alla prevenzione ed al contrasto delle ludopatie.

Recupero entrate e incentivi ai dipendenti comunali

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 16 dicembre 2024, n. 137/2024/PAR

Personale – Parere – Funzione consultiva – incentivi derivanti da recupero entrate tributarie IMU/TARI ex-art. 1, c. 1091, L. 145/2018

La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con riferimento alla possibilità di erogare incentivi derivanti da recupero entrate tributarie IMU/TARI ex-art. 1, c. 1091, L. 145/2018 anche a dipendenti non assegnati al Servizio Tributi – servizio preposto ad accertare il tributo IMU/TARI – e per attività diverse dal recupero IMU/TARI, e pertanto anche a dipendenti assegnati ad altri Servizi che non sono in alcun modo coinvolti nelle attività di recupero IMU/TARI, a fronte di obiettivi diversi, ha affermato il seguente principio di diritto: “gli incentivi di cui trattasi potranno essere riconosciuti soltanto al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, previa adozione dell’apposito regolamento previsto dall’art. 1, c. 1091, della L. n. 145/2018 e non al personale impiegato nel raggiungimento di obiettivi diversi rispetto a quelli previsti dalla norma in esame”.

La Corte costituzionale sul diritto alla salute

Corte costituzionale, 6 dicembre 2024, n. 195

Spese sanità – Tagli sanità – Diritto alla salute – Prevalenza delle spese sanitarie – Livelli essenziali di assistenza – LEA

La Corte costituzionale ha affermato che per fare fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate anche da vincoli euro unitari, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il “fondamentale” diritto alla salute.

La Corte ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 527, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2024, nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre, a seguito del mancato versamento del contributo dovuto da parte delle regioni, quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia e, in particolare, della tutela della salute. Ciò in quanto, «nemmeno nel caso in cui la regione non abbia versato la propria quota del contributo alla finanza pubblica, lo Stato può “rispondere” tagliando risorse destinate alla spesa costituzionalmente necessaria, tra cui quella sanitaria – già, peraltro, in grave sofferenza per l’effetto, come si è visto, delle precedenti stagioni di arditi tagli lineari – dovendo quindi agire su altri versanti che non rivestono il medesimo carattere»: il diritto alla salute, infatti, «coinvolgendo primarie esigenze della persona umana», non può essere sacrificato «fintanto che esistono risorse che il decisore politico ha la disponibilità di utilizzare per altri impieghi che non rivestono la medesima priorità».

Da ultimo, la sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 557 dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, diretto a individuare i criteri e le modalità di riparto, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme, del «Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare», sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L’azione di ingiustificato arricchimento

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. III, 28 ottobre 2024 n. 27753

Pubblica amministrazione – Ingiustificato arricchimento – Azione ex art. 2041 c.c. – Assenza di utilitas della prestazione – Necessità di fornire la prova contraria – Insussistenza

Chi agisce a norma dell’art. 2041 cod. civ. il proprio depauperamento (e il contestuale arricchimento della Pubblica Amministrazione), l’accoglimento dell’iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo “limite del divieto di arricchimento imposto”, giacché “il diritto fondamentale di azione del depauperato” deve “adeguatamente coniugarsi con l’esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell’attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l’onere di eccepire e provare il rifiuto dell’arricchimento o l’impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza”.

A stretto rigore, poi, non solo l’impoverito non deve provare alcuna utilità della P.A. in cui favore ha eseguito le sue prestazioni, ma neppure ha l’onere di dimostrare la regolarità dell’esecuzione di quelle, se non altro quando, come pare prospettato nella specie, quelle prestazioni pacificamente siano state rese: pertanto, i risultati di queste vanno valutati nella loro ontologica consistenza e, cioè, al fine di determinare l’entità concreta dell’arricchimento (benché una loro eventuale scorretta esecuzione possa diminuire tale entità); e sempre salvo il caso del cosiddetto arricchimento imposto, che non può riconoscersi.

Conferenza asincrona e legittimazione ad agire in giudizio

Conferenza di servizi semplificata e asincrona – Artt. 14-quater e quinquies, l. 241/90 – Regione Siciliana – Artt. 18 ss., l.r. 7/2019 – Amministrazione inerte – Acquisizione parere per silentium – Potere sollecitatorio – Legittimazione ad agire in giudizio

A fronte di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, il giudice amministrativo siciliano aderisce a quello che riconosce la legittimazione ad agire in giudizio in capo all’Amministrazione parte della conferenza dei servizi semplificata, svoltasi in modalità asincrona, di cui sia stato acquisito il parere favorevole per silentium.

La deroga al principio generale del riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio in capo al Comune per contestare autorizzazioni all’esercizio di attività incidenti sul proprio territorio non può farsi discendere da norme le quali, nell’imporre che il dissenso sia tempestivamente manifestato, a pena d’inammissibilità, nella conferenza di servizi e che il mancato motivato dissenso equivalga ad implicito assenso, escludono la legittimità di pareri postumi. Tali disposizioni non consentono un’interpretazione che precluda all’Amministrazione di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi, venendo in considerazione un diritto inviolabile riconosciuto alla generalità dei consociati dall’art. 24 della Cost.. Una diversa interpretazione priverebbe l’Amministrazione della legittimazione ad agire in giudizio senza, peraltro, fornirgli degli strumenti adeguati di reazione anche a fronte di atti incidenti su interessi pubblici di particolare rilievo. E tale privazione di tutela è ancora più evidente nell’ordinamento regionale siciliano, nel quale si ha un’ulteriore restrizione della “facoltà” di “sollecitare” un intervento in autotutela che viene riconosciuta esclusivamente alle Amministrazioni che hanno partecipato o si sono espresse nei termini.

Mezzi per la pubblicità

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 29 gennaio 2024, n. 72

Impianti pubblicitari su strade pubbliche – Diffusione pubblicitaria tramite transenne parapedonali – Regolamentazione comunale – Discrezionalità – Eccesso di potere – Affidamento del privato

Nel concetto di “mezzi per la pubblicità” rientrano anche le transenne parapedonali, quale “Mezzo pubblicitario”, facente parte della categoria “impianto pubblicitario di servizio”, a norma dell’art.4 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada.

A norma dell’art. 47 comma 7 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada, “si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta”.

La censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell’Amministrazione, è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato, con la precisazione che la legittimità dell’operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione.

La disparità di trattamento può essere fatta valere quale causa d’illegittimità provvedimentale solo in caso di perfetta identità delle fattispecie, e ciò a prescindere dal fatto che la sola diversità di trattamento non vale a dimostrare di suo un vizio di eccesso di potere, non potendo l’eventuale illegittimità commessa dall’amministrazione in altro frangente divenire valida ragione a sostegno delle proprie pretese.

Il principio di affidamento sostanzia un principio regolatore di ogni rapporto giuridico, inclusi quelli di diritto amministrativo. Più precisamente, esso viene identificato con la “fiducia ragionevolmente riposta”, con il “ragionevole convincimento” della spettanza del bene della vita, oppure con “l’aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito” dell’attività della Pubblica amministrazione.

Nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti all’esercizio del pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari a canoni di origine civilistica ora richiamati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato.

Elemento di fondamentale rilevanza nell’accertamento dei presupposti di tutela dell’affidamento è la dimensione soggettiva di chi ne allega la lesione, che consente di appurare se e in che misura il privato possa vantare un legittimo e qualificato affidamento sul provvedimento amministrativo poi annullato.

La responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affidamento ingenerato nel destinatario di un provvedimento favorevole poi annullato in sede giurisdizionale postula che sulla sua legittimità sia sorto un ragionevole convincimento, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento.

Pertanto, l’affidamento tutelabile in via risarcitoria deve essere ragionevole, id est incolpevole. Esso, quindi, deve fondarsi su di una situazione di apparenza costituita dall’amministrazione con il provvedimento, in cui il privato abbia confidato senza colpa.

Abuso edilizio e istanza in sanatoria

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 27 settembre 2023, n. 14310

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Sanzione pecuniaria alternativa – Presupposti – Vincoli – Autorizzazione paesaggistica

La presentazione della domanda di condono non autorizza a completare né a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi.

Nessun vizio di natura motivazionale stricto sensu intesa può affliggere il gravato provvedimento di ingiunzione a demolire trattandosi di atto che – accertando l’esistenza di un illecito edilizio, ed irrogando la relativa sanzione – necessita di giustificazione, più che di motivazione, consistente nell’acclaramento dei fatti, id est della realizzazione delle opere e degli interventi edilizi, nella sussumibilità di tali interventi nel novero di quelli necessitanti di un titolo abilitativo e nella certazione della loro realizzazione in assenza del prescritto provvedimento abilitante.

L’applicabilità della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, in deroga alla regola generale della demolizione, propria degli illeciti edilizi, presuppone la dimostrazione della oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, sul piano delle conseguenze materiali, sulla stabilità dell’intero edificio. Inoltre, l’applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria, può essere decisa dall’Amministrazione solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico.

La valutazione circa la possibilità di dare corso all’applicazione della sanzione pecuniaria a fronte di una opera abusiva in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire, con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive, dimodoché la verifica di cui all’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 va compiuta su segnalazione della parte privata durante la fase esecutiva e non dall’Amministrazione procedente all’atto dell’adozione del provvedimento sanzionatorio.

La ratio dell’introduzione di vincoli paesaggistici generalizzati risiede nella valutazione che l’integrità ambientale è un bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va, pertanto, salvaguardato nella sua interezza.

È esclusa la possibilità generalizzata di rilascio ex post dell’autorizzazione paesaggistica al fine di sanare interventi già realizzati.