Urbanistica/edilizia

Abuso edilizio

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 30 giugno 2023, n. 11013

Abuso edilizio – Condono – Uso abitativo – Onere probatorio

Ove la domanda di condono sia espressamente riferita ad immobile con destinazione abitativa, l’onere di provare, con elementi certi, la destinazione residenziale dell’immobile, anche se solo potenziale, ricade sull’istante.

In tema di condono edilizio, le strutture che formano oggetto di domanda, anche se realizzate a rustico e necessitanti di lavori di completamento funzionale, devono consistere in manufatti che abbiano acquistato una fisionomia tale da renderne riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione, altrimenti violandosi l’ambito di ammissibilità del condono normativamente previsto.

L’idoneità del manufatto all’uso abitativo deve risultare dalle caratteristiche della costruzione, che devono consentire tale uso senza alcuna addizione, che non sia di mero completamento e rifinitura: la struttura deve quindi trovarsi in uno stato di completamento funzionale.

Abuso edilizio

Tar Umbria, Perugia, sez. I, 30 giugno 2023, n. 413

Abuso edilizio – Sanzione pecuniaria alternativa

L’ammissibilità della c.d. “monetizzazione” dell’abuso postula la dimostrazione, da parte dell’interessato, dell’oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza compromettere la stabilità dell’intero edificio.

La possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria ex art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 non determina, né può implicare l’illegittimità dell’ordine demolitorio, avendo come presupposto la validità e l’efficacia della sanzione ripristinatoria, atteso che soltanto durante la sua materiale esecuzione è possibile verificare se l’ordine di demolizione sia eseguibile – stante la possibilità di procedere al materiale ripristino dello status quo anteriore all’abuso – ovvero se, alla luce delle emergenze proprie della fase esecutiva, si renda necessario fare luogo all’applicazione della sanzione pecuniaria.

Permesso di costruire – Silenzio-assenso

Tar Liguria, Genova, sez. II, 27 giugno 2023, n. 646

Permesso di costruire – Silenzio assenso – Vincoli

In materia di permesso di costruire, la giurisprudenza amministrativa ha ampiamente chiarito che la formazione tacita del provvedimento favorevole non implica solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuta una risposta dell’Amministrazione, ma la contestuale presenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l’avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma, tra gli altri, nei casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientale, paesaggistico o culturale.

Il provvedimento tacito non può perfezionarsi se l’immobile ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.

Titolo edilizio

Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 28 giugno 2023, n. 427

Titolo edilizio – SCIA – Permesso di costruire – Errore sui requisiti – Abuso edilizio

Se è stata presentata la SCIA, invece della domanda di permesso di costruire, non può essere applicato il termine di 30 giorni ex art. 23, c. 6, DPR n. 380/2001 per l’esercizio del potere di controllo inibitorio.

Poiché per gli interventi edilizi, realizzati mediante SCIA, ma soggetti a permesso di costruire, deve applicarsi l’art. 21, c. 2 bis, della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale “restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di Pubbliche Amministrazioni previste da Leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli artt. 19 e 20”, l’errore sui requisiti oggettivi della SCIA, essendo una dichiarazione unilaterale, non può comportare, in favore di chi la rende, né un affidamento vincolante per la Pubblica Amministrazione, che si limita a riceverla, né la sanatoria della SCIA, mancante di un requisito essenziale.

Il provvedimento con cui l’Amministrazione accerta che le opere edilizie non potevano essere realizzate mediante SCIA, occorrendo il permesso di costruire, non è espressione di autotutela, ma ha valore meramente accertativo di un abuso doverosamente rilevabile e reprimibile senza alcun limite di dover agire entro un termine ragionevole.

Pianificazione urbanistica – Istanze di variante

Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 28 giugno 2023, n. 367

Pianificazione urbanistica – Istanza di variante – Discrezionalità

Non sussiste un obbligo del Comune di rispondere in merito ad istanze di varianti urbanistiche presentate dai privati, essendo un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, in relazione al quale, inoltre, sono necessarie attività istruttorie.

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 28 giugno 2023, n. 2042

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Eccezioni

Le scelte di politica urbanistica sono espressione della più ampia discrezionalità e sono, perciò, tendenzialmente insindacabili alla stregua di qualsiasi atto politico; pertanto, non sussiste la necessità di particolari motivazioni a sostegno delle scelte urbanistiche del Comune, essendo sufficiente il mero richiamo ai criteri e principi ispiratori del piano, fatte salve le ipotesi in cui sussistano un’aspettativa qualificata del proprietario o una specifica destinazione urbanistica.

Titolo edilizio

Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2023, n. 6279

Titolo edilizio – Diniego – Onere motivazionale attenuato – Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo – Casi particolari – Modifica destinazione d’uso con alterazione carico urbanistico

È legittimo il provvedimento di diniego del permesso di costruire che, sia pure in assenza di una valutazione analitica delle singole controdeduzioni formulate dall’appellante a seguito del preavviso di rigetto, ne ha adeguatamente disatteso il relativo nucleo fondante. L’onere valutativo a carico della Amministrazione è maggiormente penetrante con riferimento alla prospettazione da parte del privato di elementi fattuali, mentre è attenuato, se non quasi inesistente, allorché le deduzioni del privato contengano valutazioni giuridiche, essendo sufficiente che l’Amministrazione ribadisca il proprio intendimento.

Le osservazioni e le opposizioni presentate dai privati alle modifiche del piano regolatore generale, in quanto costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, non richiedono, da parte dell’Amministrazione competente, valutazioni che implicano l’assolvimento di un obbligo puntuale di motivazione.

Le scelte di pianificazione sono espressione di valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. La tutela dell’affidamento, in relazione all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, va, poi, circoscritta soltanto alla ricorrenza dei casi eccezionali di a) superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968; b) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; c) giudicati di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi, recanti il riconoscimento del diritto di edificare; d) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.

Impianti sportivi – Campi da “padel”

Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 26 giugno 2023, n. 462

Titolo edilizio – Campo da padel

La realizzazione di un campo da padel non rientra fra gli interventi di edilizia libera e necessita del permesso di costruire, implicando una modificazione permanente del territorio legata all’utilizzo di calcestruzzo per l’installazione delle quattro pareti di confine, a differenza di quanto accade, ad esempio, per i campi da calcio o da tennis, che comportano soltanto operazioni di livellamento del terreno incapaci di mutare le sue caratteristiche, senza l’impiego di materiali artificiali di costruzione.

Iura novit curia

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 26 giugno 2023, n. 2009

Regolamento edilizio – Pubblicità – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Comunicazione avvio procedimento

Il principio “iura novit curia” non vale per le norme regolamentari (fra le quali il regolamento edilizio), adottate dagli enti locali o da altre Amministrazioni, che non siano assistite da particolari forme di pubblicità che ne assicurino la conoscenza sull’intero territorio nazionale.

In materia di repressione degli abusi edilizi vengono in rilievo atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare. Inoltre, il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi rende anche superflua la comunicazione di avvio del procedimento, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l’individuazione degli abusi commessi.