Mese: Maggio 2025

Titolo edilizio in assenza di autorizzazione paesaggistica, termine per l’autotutela e condizione di efficacia del permesso di costruire

Consiglio di Stato, sez. VI, 26 febbraio 2025, n. 1702

Istanza di permesso di costruire – Vincolo di inedificabilità assoluta – Mancata dichiarazione – Rilevabilità ufficiosa – Rilascio del titolo in assenza di autorizzazione paesaggistica – Inefficacia

Non costituisce falsa rappresentazione ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241, legittimante il superamento del termine massimo per l’annullamento in autotutela previsto dal comma 1 del citato art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, la mancata dichiarazione resa dalla parte privata in seno all’istanza di permesso di costruire in ordine all’assenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, giacché riguardante aspetti conosciuti o facilmente conoscibili dal comune poiché costituenti un elemento essenziale dell’istruttoria che l’attività della fase endoprocedimentale avrebbe dovuto agevolmente rilevare.

Allorché non più annullabile per decorso del termine di cui all’art. 21-nonies, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, il Comune potrà valutare, per le finalità connesse all’avvio o alla prosecuzione dei lavori, gli eventuali possibili preesistenti profili di inefficacia del titolo originario emesso in conclamato contrasto con le previsioni paesaggistiche, in un assetto nel quale il rapporto tra previsioni (e autorizzazione, laddove prevista) paesaggistiche e titolo edilizio è di tipo necessitato e strumentale, con lavori che, su un piano astratto, ove in contrasto con le previsioni paesaggistiche, non potrebbero essere iniziati o proseguiti e che vedono, a valle, e sempre su un piano astratto, generalmente, la verifica di compatibilità paesaggistica come condizione di efficacia del permesso di costruire.

Affidamento in house e oneri motivazionali

Tar Marche, Ancona, sez. I, 28 marzo 2025, n. 230

Affidamento diretto – Onere motivazionale rafforzato – Controllo di efficienza amministrativa e razionalizzazione delle risorse – Relazione esplicativa – Contenuti minimi – Preferibilità dell’affidamento in house – Ipotesi – Affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a rete sopra soglia – Condizioni di legittimità – Valutazione – Controllo analogo

Nell’attuale quadro normativo è imposto all’amministrazione aggiudicatrice che intenda ricorre all’affidamento diretto un onere motivazionale rafforzato, che consenta un penetrante controllo della scelta effettuata anzitutto sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche.

L’art. 14 c. 3 TUSPL prevede che: “Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”. La Relazione deve, quindi, avere un contenuto minimo dato da due elementi, il primo consiste nell’esito del complesso di valutazioni previste dal comma 2 del medesimo art. 14, il secondo consiste nell’evidenziazione della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta. Il comma 2 prevede che “Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati”. Sintetizzando, la Relazione deve dare conto della qualità del servizio, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti con riferimento alla scelta effettuata, oltre a confrontare tale opzione con soluzioni alternative paragonabili e con esperienze precedenti, sempre evidenziando gli effetti su qualità, finanze pubbliche e sui costi (anche di investimento), per gli utenti e per l’ente locale.

Non ogni tipo di affidamento in house si rivela preferibile rispetto alla opzione outsourcing unicamente per la generica ritenuta presenza di controlli più pregnanti, ma soltanto nell’ipotesi in cui effettivamente si concepisca un efficiente sistema di pianificazione e di controllo direzionale.

Servizio idrico integrato, unicità della gestione e gestione in forma autonoma

Tar Toscana, Firenze, sez. I, 2 aprile 2025, n. 633

Servizi pubblici – Servizio idrico integrato – Gestione unica e accentrata e gestione autonoma – Rapporto regola-eccezione

La disciplina della gestione del servizio idrico integrato configura quest’ultimo quale species peculiare della nozione del “servizio pubblico”, la cui specificità è costituita dalla sussistenza di un principio di ordine generale, anche testualmente espresso (cfr. art. 149-bis, primo comma, d.lgs. n. 152/2006), di unicità della gestione in base al quale può affermarsi che la gestione unica ed accentrata costituisce la regola (arg., oltre che dal richiamato art. 149-bis, anche dall’art. 147, comma 1, d.lgs. n. 152/2006), mentre quella polverizzata e autonoma costituisce l’eccezione (arg. da 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006). Circostanza quest’ultima confermata anche dall’art. 5 d.lgs. 201/2022.

Dalle disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 dedicate alla materia non si evincono, invece, indicazioni circa una preferenza espressa dal legislatore in favore di alcune forme di gestione del servizio rispetto ad altre.

Dunque, se si vuol dare all’espressione “gestioni in forma autonoma esistenti” un’interpretazione coerente con le indicazioni desumibili dalla lettera delle disposizioni del decreto, deve ritenersi che l’autonomia alla quale si fa riferimento non attiene tanto alla forma di gestione prescelta dall’ente titolare del servizio, quanto piuttosto alla relazione con la “tendenza-principio” stabilita dal legislatore verso la gestione accentrata con il rapporto regola-eccezione sopra tratteggiato.

La gestione autonoma ai sensi della lettera b) costituisce così un’eccezione alla regola generale della gestione unica e in tal senso deve intendersi il requisito dell’autonomia.