Sanzione pecuniaria

Ordine di demolizione e sanzione pecuniaria alternativa

Consiglio di Stato, sez. VII, 18 agosto 2023, n. 7828

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Presupposti – Inottemperanza – Sanzione pecuniaria alternativa

Le conseguenze dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione sono stabilite direttamente dalla legge, sicché la mancata precisa indicazione delle stesse nell’ordinanza non la rende illegittima ma suscettibile di eterointegrazione ex lege. Inoltre, la specifica indicazione dei confini dell’area oggetto di acquisizione gratuita a favore del comune deve essere effettuata nell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e non necessariamente nell’ordinanza di demolizione.

La mancata partecipazione agli accertamenti fattuali da parte dell’intimato non rende illegittima l’ordinanza di demolizione, che è un atto dovuto e vincolato; per l’adozione di tale ordinanza, dunque, non è richiesta né una particolare motivazione né la partecipazione dell’interessato, essendo sufficiente l’accertamento dell’abuso.

La mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive.

Abuso edilizio

Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2023, n. 5529

Abuso edilizio – Compatibilità con strumenti urbanistici – Istanza in sanatoria – Sequestro – Sospensione ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Termine per ottemperanza – Sanzione pecuniaria sostitutiva

La presentazione di una istanza di accertamento di conformità, ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso; non vi è pertanto alcuna automatica necessità per l’amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione. Essa determina soltanto un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, che opera in termini di mera sospensione dello stesso. In caso di rigetto dell’istanza, che peraltro sopravviene in caso di inerzia del Comune dopo soli 60 giorni, l’ordine di demolizione riacquista la sua piena efficacia.

In presenza di un sequestro penale di opera abusiva e nella vigenza dello stesso, il termine per l’ottemperanza all’ordine di demolizione non decorre fino a che tale misura cautelare non sia venuta meno e il bene ritornato nella disponibilità del privato; di tal che, il formale accertamento dell’inottemperanza deve fare riferimento al mancato adempimento dell’ingiunzione demolitoria decorsi novanta giorni dal dissequestro dell’immobile.

La realizzazione delle opere edilizie in assenza del prescritto titolo edilizio costituisce elemento sufficiente a giustificare l’adozione dell’ordine di demolizione; tale circostanza impone al Comune di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi a prescindere dall’eventuale compatibilità delle opere con gli strumenti urbanistici, da valutare eventualmente in separata sede qualora venga presentata un’istanza di accertamento di conformità.

La valutazione circa la possibilità di dare corso all’applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo di quella ripristinatoria, costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva all’ingiunzione a demolire, con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive.