PIano attuativo

Permesso di costruire e piano attuativo

Consiglio di Stato, sez. IV, 5 maggio 2025, n. 3809

Titoli edilizi – Permesso di costruire – Piano attuativo – Necessarietà – Eccezioni

Sono del tutto eccezionali le ipotesi in cui è consentito prescindere dalla formazione del piano attuativo, al quale lo strumento urbanistico di livello superiore subordini il rilascio del permesso di costruire su un dato lotto, pertanto non è consentito superare l’assenza del piano attuativo facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona.

Piano attuativo

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 16 giugno 2023, n. 1996

Pianificazione urbanistica – Piano attuativo – Esclusione

Lo strumento urbanistico attuativo è necessario anche in presenza di zone parzialmente urbanizzate, ma esposte al rischio di compromissione dei valori urbanistici e nelle quali la pianificazione di dettaglio può conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto. Pertanto, anche in presenza di una zona già urbanizzata, la necessità dello strumento urbanistico attuativo è esclusa solo nei casi in cui la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia incompatibile con un piano attuativo, ma non anche nell’ipotesi in cui per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza all’abitato, riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona.