Ludopatia

Il contrasto alla ludopatia

Corte costituzionale, 10 luglio 2025 n. 104

Enti locali – Attività commerciali – Pubblici esercizi – Gioco d’azzardo – Contrasto alla ludopatia – Divieto generalizzato di messa a disposizione di apparecchiature – Eccessiva onnicomprensività – Illegittimità costituzionale – Necessità di nuove misure proporzionate

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (cd. “decreto Balduzzi”), convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nella parte in cui vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco, sia legale che illegale, senza distinguere tra destinazioni occasionali o permanenti.

La Corte ha riconosciuto che la finalità perseguita dal legislatore – il contrasto alla ludopatia – è legittima e meritevole di tutela, ma ha rilevato l’irragionevolezza e il difetto di proporzionalità della disposizione impugnata, in quanto eccessivamente inclusiva. La norma, infatti, colpiva indiscriminatamente una pluralità di condotte eterogenee per grado di offensività e rilevanza sociale, non operando alcuna distinzione tra utilizzi occasionali o sistematici delle apparecchiature, né tra giochi leciti e illeciti.

A seguito della declaratoria di illegittimità, la Corte ha altresì esteso la propria decisione alla sanzione amministrativa prevista in via consequenziale dall’articolo 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui stabiliva una sanzione fissa di 20.000 euro per la violazione del divieto dichiarato incostituzionale. La Corte ha infine ribadito che spetta al legislatore adottare misure ulteriori e adeguate al contrasto della ludopatia, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Ludopatia e disciplina oraria del gioco lecito

Consiglio di Stato, sez. V, 11 marzo 2025, n. 1991

Ordinanze sindacali – Disciplina oraria dell’esercizio del gioco lecito – Discrezionalità – Onere motivazionale – Normativa Regione Piemonte

Il sindacato (demolitorio) di legittimità del giudice amministrativo sulle ordinanza sindacale per la disciplina oraria dell’esercizio del gioco lecito è circoscritto alle ipotesi di manifesta irragionevolezza, contraddittorietà o abnormità della scelta, non anche all’opportunità della stessa. Deve pertanto ritenersi legittima, rientrando la predeterminazione delle fasce orarie in cui è vietato l’utilizzo di tali macchinari nell’ampia discrezionalità riservata all’amministrazione comunale, un’ordinanza sindacale che bene evidenzi le ragioni poste a fondamento della limitazione degli orari per il funzionamento dei video giochi con vincita in denaro (nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 12,00), non essendo la stessa intaccata da evidenti profili di irragionevolezza, illogicità o di difetto di istruttoria, tenuto conto che la fascia oraria mattutina e quella notturna sono notoriamente quelle caratterizzate dal maggior afflusso di utenti appartenenti a fasce deboli di popolazione e di giocatori compulsivi (studenti, casalinghe e anziani nella fascia mattutina; soggetti ludopatici nella fascia serale e notturna).

Nella Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 6 l.reg. 2 maggio 2016 n. 9, applicabile ratione temporis, spetta in via esclusiva ai Comuni la competenza a delimitare gli orari per il funzionamento degli apparecchi da gioco, in conseguenza di una valutazione tecnico-discrezionale tesa a bilanciare i diversi interessi coinvolti, tra i quali indubbiamente quello pubblicistico e preponderante alla prevenzione ed al contrasto delle ludopatie.

Sale da gioco, interessi economici e tutela della salute

Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2024, n. 10252

Sale da gioco – Limitazioni orarie – Presupposti – Tutela della salute

La regolazione degli orari delle sale da gioco non può considerarsi viziata da deficit di istruttoria o di motivazione soltanto perché il numero dei giocatori ludopatici non sia in assoluto elevato, poiché ciò che massimamente va considerato è la tendenza registrata nel periodo considerato, la quale, da sola, induce allarme negli enti pubblici preposti alla tutela della salute e giustifica, pertanto, l’adozione di misure restrittive.

L’interesse pubblico alla tutela della salute deve ritenersi prevalente su quello economico dei gestori delle sale gioco, per cui l’eventuale riduzione degli introiti di questi ultimi, dipendente dalla riduzione dell’orario di funzionamento degli apparecchi di gioco e di apertura delle sale gioco, che non sia tale da determinare la chiusura di tali attività, è da considerare proporzionale allo scopo e tale da contemperare gli interessi in conflitto, che, in ogni caso, hanno una diversa tutela.

Ludopatia – Regolamenti comunali

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sez. IV, 27 giugno 2023, n. 6278

Attività giochi e scommesse – Cambio gestore – Nuova apertura – Distanziamento – Limiti

Il mutamento del soggetto gestore dell’attività di raccolta di scommesse ippiche e sportive integra una “nuova apertura” ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale in materia di giochi, con conseguente applicabilità della disciplina relativa al rispetto della distanza minima da determinati luoghi sensibili.

Sale giochi – Ludopatia

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 20 giugno 2023, n. 384

Esercizio apparecchi gioco lecito – Orario unico – Ordinanza sindacale – Legittimità

Il potere sindacale di intervenire riducendo gli orari di apertura delle sale giochi e scommesse costituisce una legittima misura di contrasto al fenomeno della ludopatia. Stabilire un orario unico tra sale giochi e altri esercizi (bar e tabaccherie) è oggettivamente giustificata dalla ratio della riferita disciplina, con la quale il Comune ha inteso scoraggiare la trasmigrazione dei giocatori dall’una all’altra tipologia di esercizi che invece verosimilmente si verificherebbe in caso di diversificazione degli orari.