ICI

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Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza 12 maggio 2023, n. 13062

Tributi locali – ICI – Delibera di determinazione delle aree edificabili – Termine per deliberare – Dichiarazione di variazione – Omessa denuncia di variazione

Per gli enti locali, la deliberazione di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali deve essere adottata entro il termine perentorio fissato per l’approvazione della deliberazione del bilancio preventivo annuale, del quale costituisce un allegato obbligatorio. Non rileva per il rispetto del termine in questione la pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe e delle aliquote in data successiva all’approvazione del bilancio annuale preventivo.

Tutti gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati al contribuente in un termine unico, previsto a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel verificare l’avvenuta decadenza, il termine iniziale decorre dall’anno successivo al periodo di riferimento.

La dichiarazione di variazione ai fini ICI deve essere presentata solo quando intervengano condizioni soggettive e oggettive che producano riduzioni d’imposta dovuta che non siano immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale. L’obbligo della denuncia di variazione ai fini ICI permane, pertanto, nei casi in cui non può essere utilizzato il modello informatico che consente la registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili, presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Tributi locali – ICI

Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza 12 maggio 2023, n. 13062

Tributi locali – ICI – Delibera di determinazione delle aree edificabili – Termine per deliberare – Dichiarazione di variazione – Omessa denuncia di variazione

Per gli enti locali, la deliberazione di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali deve essere adottata entro il termine perentorio fissato per l’approvazione della deliberazione del bilancio preventivo annuale, del quale costituisce un allegato obbligatorio. Non rileva per il rispetto del termine in questione la pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe e delle aliquote in data successiva all’approvazione del bilancio annuale preventivo.

Tutti gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati al contribuente in un termine unico, previsto a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel verificare l’avvenuta decadenza, il termine iniziale decorre dall’anno successivo al periodo di riferimento.

La dichiarazione di variazione ai fini ICI deve essere presentata solo quando intervengano condizioni soggettive e oggettive che producano riduzioni d’imposta dovuta che non siano immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale. L’obbligo della denuncia di variazione ai fini ICI permane, pertanto, nei casi in cui non può essere utilizzato il modello informatico che consente la registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili, presso la Conservatoria dei registri immobiliari.