Danno erariale

Omaggi al parroco e responsabilità erariale

Corte dei conti, II sezione giurisdizionale centrale d’appello, 3 luglio 2023, n. 178

Concessione di doni e omaggi – Spese di rappresentanza – Inerenza – Prassi contra legem

La Giunta Comunale che con risorse pubbliche organizza un rinfresco con un dono per omaggiare il parroco in occasione del suo congedo arreca danno erariale, in quanto si tratta di spese non classificabili come di rappresentanza, poiché non finalizzate ad accrescere il prestigio dell’amministrazione stessa verso l’esterno e non correlate ad esigenze di rappresentatività connesse alle finalità dell’Ente.

La spesa pubblica deve essere sempre rivolta al perseguimento di un interesse pubblico da individuarsi non attraverso personali ed estemporanee valutazioni caso per caso, bensì in base ad obiettivi criteri giuridici, da predeterminarsi, almeno nelle linee generali, in rapporto a quelli specifici dell’Ente.

Una prassi amministrativa contra legem non è idonea a far venire meno l’antigiuridicità di una condotta o a escludere il profilo dell’elemento psicologico, ravvisabile nella colpa grave, in quanto, poiché contraria a norme scritte, non ha, né può avere, alcuna rilevanza “legale”, non potendo l’Amministrazione agire in contrasto con l’ordinamento. Pertanto, sussiste la responsabilità del funzionario comunale che ad essa si sia adeguato, ove si consideri che, al contrario, incombe sullo stesso l’obbligo di disapplicare, modificare o comunque, interrompere tale procedura contra legem.

Società in house, incarichi esterni e danno erariale

Corte dei conti, I sezione giurisdizionale centrale d’appello, 22 giugno 2023, n. 287

Responsabilità amministrativa – Società in house – Incarichi esterni – Controllo analogo

Il Direttore Generale e l’Amministratore di una società in house interamente partecipata da un Comune rispondono davanti alla Corte dei conti del danno erariale arrecato al patrimonio della società, causato dal conferimento di incarichi all’esterno in modo illecito, con il concorso di responsabilità degli amministratori dell’ente locale, socio unico, per omesso esercizio del controllo analogo di propria spettanza.

Danno erariale da omessa entrata

Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, 4 luglio 2023, n. 409

Responsabilità amministrativa – Danno da omessa entrata – Tassa – Controprestazione – Danno all’immagine – Sentenza di patteggiamento

Non si concretizza alcun danno erariale da omessa entrata a carico di un ente comunale, quando, come nel caso delle tariffe applicate alle operazioni cimiteriali, la mancata entrata si qualifica sotto il profilo giuridico – contabile, come una tassa ossia una prestazione patrimoniale corrisposta al Comune da privati che intendano fruire di uno o più servizi specificamente individuati e sia mancata la controprestazione, poiché  sussiste un collegamento funzionale tra il pagamento di una tariffa, ad importo calmierato, da parte degli utenti e il compimento, a cura dell’Ente, di un servizio a richiesta.

La riforma Cartabia e, precisamente, dell’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, ha riscritto l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., facendo venir meno – in difetto di pene accessorie – l’equiparazione, ai fini extra-penali, tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna, con la conseguenza che risulta preclusa in sede erariale la reintegrazione del pregiudizio al prestigio dell’Amministrazione per carenza di uno dei presupposti della relativa azione risarcitoria e segnatamente di una condanna irrevocabile per un reato contro la P.A. o, comunque, in suo danno.

Bilancio di fine mandato e incarichi illegittimi

Corte dei conti, II sezione giurisdizionale centrale d’appello, 2 giugno 2023, n. 168

Responsabilità amministrativa – Segretario comunale – Rendiconto di fine mandato – comunicazione politica – Comunicazione istituzionale

Arreca danno erariale il Segretario Comunale che affida un articolato incarico per la redazione di un documento definito bilancio di fine mandato con realizzazione di una pubblicazione cartacea e digitale, quando questo si traduce in una propaganda elettorale,  presentata come un’apparente comunicazione istituzionale, ma rappresentando, in realtà, una vera e propria attività di comunicazione politica, finendo con l’alterare la par condicio tra i candidati alle successive competizioni elettorali.

Non rappresenta un rendiconto di fine mandato ai sensi della legge n. 149/2011 un opuscolo con il quale si diffonde l’operato della Giunta e del Sindaco uscente, dal contenuto enfatico ed empatico, di tipo elogiativo, ricco di fotografie e illustrazioni riferibili agli amministratori in carica, non perseguendo altra finalità se non quella propagandistica.

Attività extra-istituzionale

Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, 25 maggio, n. 97

Attività extraistituzionale in favore di altro comune ex art. 53, comma 7 del d.lgs. n. 165/2001 – Dipendente comunale – Mancata entrata in bilancio comunale – Danno erariale – Responsabilità amministrativa

Il dipendente comunale che svolge attività lavorativa extraistituzionale in favore di altro Comune è da ritenersi privo dell’autorizzazione dell’ente di appartenenza, quando abbia provveduto personalmente all’invio della richiesta di autorizzazione ed alla redazione dei relativi nulla osta, poiché in evidente conflitto di interessi, dunque con l’obbligo di astenersi e di segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Il procedimento autorizzatorio allo svolgimento di attività extraistituzionale non può ritenersi validamente avviato, quando il soggetto beneficiario dell’autorizzazione abbia trattato in una qualunque delle sue fasi, ancorché endoprocedimentali, la pratica di autorizzazione dell’incarico con la conseguenza che nella conclusione del procedimento nei rapporti fra le due pp.aa. non può trovare applicazione l’istituto del silenzio-assenso.

Il danno erariale derivante dallo svolgimento di attività lavorativa extraistituzionale senza autorizzazione deriva dal mancato riversamento del compenso all’ente di appartenenza in adempimento di un preciso obbligo di legge; conseguentemente dallo svolgimento dell’attività lavorativa non autorizzata non può derivare alcuna compensatio lucri cum damno, difettando il nesso eziologico reciproco tra depauperamento (della p.a.) e arricchimento (della stessa o altra p.a.), in quanto alla mancata entrata da omesso riversamento di un ente non è direttamente collegato un risparmio di spesa di un altro ente, bensì l’arricchimento del dipendente, cioè proprio il risultato che la norma mira ad evitare.

Liquidazione di incentivi per funzioni tecniche

Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Molise, 26 giugno 2023, n. 38

Illegittima liquidazione di incentivi ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016 – Dipendente comunale – Danno erariale – Responsabilità amministrativa 

L’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti, prevede come requisito sostanziale e non formale che la ripartizione per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura avvenga secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e  sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, dovendo essere predeterminati i criteri di commisurazione e, prima ancora, quelli di riscontro sull’effettiva spettanza.

Non sussiste alcun automatismo tra il ruolo di dipendente impiegato in funzioni tecniche ed il relativo incentivo, prevedendo la norma che lo stesso sia ridotto, sulla base del regolamento e della contrattazione nei casi di anomalo incremento dei tempi e dei costi dell’appalto e che l’assegnazione dell’emolumento sia, comunque, subordinata al previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

L’introduzione di un nuovo regolamento per l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche può avere valenza retroattiva solo nei confronti di fattispecie procedimentali, in cui manca ancora la fase di riparto e di successiva liquidazione degli incentivi.