Autorizzazioni commerciali

Attività produttive, ordine pubblico, revoca delle autorizzazioni e riparto di competenze

Tar Piemonte, Torino, sez. III, 17 novembre 2025, n. 1635

Ordine pubblico – Attività produttive – Sospensione della licenza – Revoca delle autorizzazioni commerciali – Competenza – Ratio

L’art. 100 T.U.L.P.S. stabilisce che “Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”.

L’art. 19, comma 4, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 prevede che “I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso”.

Dal combinato disposto degli artt. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 19, comma 4, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 si desume che i Comuni non hanno alcuna competenza propria ed autonoma in materia di ordine pubblico e, dunque, non possono compiere autonome valutazioni in ordine a tale interesse, ma sono tuttavia competenti a revocare le autorizzazioni commerciali da essi rilasciate, per motivi di ordine pubblico, se vi sia una richiesta in tal senso da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, che è l’organo istituzionalmente preposto alla tutela di tale ordine.

Tale assetto normativo rinviene la sua ratio nella considerazione che la revoca di un’autorizzazione commerciale, in quanto contrarius actus, deve provenire dall’Autorità che ha adottato l’autorizzazione della cui revoca si discute e, pertanto, non potrebbe l’Autorità di pubblica sicurezza revocare direttamente un’autorizzazione rilasciata dal Comune, sicché si impone una leale collaborazione tra Amministrazioni preposte alla cura di diversi interessi e si prevede la competenza formale del Comune a revocare le proprie autorizzazioni, su proposta vincolante dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Attività commerciali, autorizzazioni e conformità urbanistico-edilizia

Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 2 luglio 2025, n. 339

Attività commerciali – Autorizzazioni – Conformità urbanistico-edilizia dei locali – Imprescindibilità

Le autorizzazioni commerciali implicitamente riconoscono la legittimità dell’immobile atteso che l’esercizio dell’attività commerciale e il rilascio della relativa autorizzazione non può prescindere dalla conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività si svolge.

Autorizzazione al commercio

Tar Veneto, Venezia, sez. III, 24 luglio 2023, n. 1110

Autorizzazione al commercio e connessa concessione di posteggio – Cessione al terzo – Irregolarità contributiva – Revoca

La cessione al terzo, anche tramite contratto d’affitto, non incide sulla titolarità dell’autorizzazione da parte dell’originario beneficiario della medesima, che ne può ottenere la formale re-intestazione a seguito del venir meno, per qualsiasi causa, del rapporto contrattuale con il terzo.

È compito dell’Amministrazione disporre l’inibizione, a carico del terzo, dall’esercizio dell’autorizzazione e della concessione in esame in ragione dell’accertata irregolarità contributiva, da cui sarebbero realisticamente derivate conseguenze in termini risolutori anche per quanto concerne il rapporto contrattuale tra il ricorrente e l’affittuario. Al contrario, non è giustificata la previsione di una decadenza dal titolo abilitativo in capo al ricorrente: non appare corretto sostenere che egli fosse tenuto, a pena di decadenza dall’autorizzazione e dalla connessa concessione, a formulare una intimazione ad adempiere nei confronti dell’affittuario, pervenendo ad una risoluzione di diritto del contratto di affitto in ragione delle irregolarità contributive che soltanto l’Amministrazione poteva accertare anche con riferimento alla loro persistenza successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento di sospensione.