Acquisizione gratuita

Ordinanza di demolizione ed effetti dell’inottemperanza

Tar Marche, Ancona, sez. I, 30 aprile 2024, n. 429

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Inottemperanza – Effetti giuridici – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Natura giuridica

L’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem – l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora, per la prima volta, sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva, in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva).

L’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato.

L’Adunanza Plenaria sull’inottemperanza all’ordine di demolizione

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 11 ottobre 2023, n. 16

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Nuda proprietà – Mancata ottemperanza – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Novazione – Sanzione pecuniaria alternativa

La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente illecito – avente anche rilevanza penale – commesso con la realizzazione delle opere abusive.

La mancata ottemperanza – anche da parte del nudo proprietario – alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza.

L’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem – l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva).

L’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato.

La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore.

Abuso edilizio e istanza in sanatoria

Tar Campania, Napoli, sez. III, 27 settembre 2023, n. 5255

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Inottemperanza – Natura giuridica – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Natura giuridica – Onere motivazionale attenuato

L’accertamento di conformità disciplinato dell’art. 36, del d.P.R. n. 380 del 2001 va effettuato su iniziativa dell’interessato e non dell’amministrazione e la normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo al Comune, prima di emanare l’ordinanza di demolizione, di verificare la sanabilità del manufatto.

L’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione ha carattere di illecito permanente, che persiste sino alla demolizione dei manufatti abusivi.

I procedimenti repressivi di illeciti, per loro natura tipizzati, non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario, pertanto, in caso di mancata comunicazione di avvio del procedimento, non risulta violato l’art. 7 della L. n. 241/1990.

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e del sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordinanza di ingiunzione della demolizione, ha natura meramente dichiarativa e non implica scelte di tipo discrezionale.

L’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile costituisce una conseguenza automatica e doverosa dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e non è necessaria, per la relativa adozione, la previa comunicazione di avvio del procedimento. L’atto di acquisizione al patrimonio del Comune dell’opera abusiva e della relativa area di sedime è un atto ricognitivo dovuto e dal contenuto vincolato, sicché – di norma – non vi è l’esigenza di instaurare il contraddittorio procedimentale con il soggetto interessato e non è, quindi, necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento.