Consiglio di Stato, sez. IV, 16 marzo 2026, n. 2179

Procedimento amministrativo – Silenzio assenso – Inconfigurabilità strutturale e giuridica

In tema di silenzio assenso, la sua formazione resta esclusa non solo nei casi di “inconfigurabilità strutturale” dell’istanza, ossia quando la domanda sia priva degli elementi essenziali richiesti dalla legge, ma anche nelle ipotesi di “inconfigurabilità giuridica”, in cui la fattispecie dedotta non è sussumibile nel modello normativo astratto per erronea qualificazione operata dall’istante. Tali ipotesi si distinguono dalle mere irregolarità o non conformità dell’istanza alla legge, le quali non impediscono, di per sé, la formazione del silenzio assenso.