Consiglio di Stato, sez. IV, 13 marzo 2026, n. 2084
Procedimento amministrativo – Atti generali di pianificazione e controllo – Obbligo di provvedere – Configurabilità – Istanze dei privati – Interpretazione – Principi di buona fede e di conservazione degli atti giuridici – Interesse legittimo differenziato e qualificato
Le istanze dei privati vanno interpretate con riferimento ai canoni di buona fede e conservazione degli atti giuridici di cui agli artt. 1366 e 1367 c.c. secondo buona fede: il cittadino non deve qualificarle giuridicamente, ma la PA deve individuarne correttamente natura e finalità e ricondurle all’istituto applicabile.
L’obbligo di provvedere può configurarsi anche con riferimento ad atti generali, ivi inclusi quelli di pianificazione e programmazione, non essendo la proponibilità del rito avverso il silenzio esclusa né dal carattere generale o regolamentare dell’atto, né dall’ampiezza della discrezionalità amministrativa; la relativa preclusione discende piuttosto dalla difficoltà di individuare, in ragione della destinazione dell’atto a una pluralità indifferenziata e mutevole di destinatari, i requisiti della legittimazione e dell’interesse a ricorrere. Tuttavia, anche rispetto a tali atti, sono configurabili posizioni di interesse legittimo differenziato e qualificato, specie nei procedimenti officiosi aventi ad oggetto attività programmatoria o pianificatoria, dovuta nell’an, ma discrezionale sul quomodo e sul quid.
