Consiglio di Stato, sez. II, 16 marzo 2026, n. 2176
Abuso edilizio per mancanza di titolo autorizzatorio – Ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Manufatto precario – Nozione – Caratteristiche costruttive – Destinazione funzionale – Interventi di stabile trasformazione del territorio – Poteri comunali di controllo e vigilanza
È qualificabile come manufatto precario soltanto quell’opera strutturalmente destinata alla rimozione, una volta cessata l’esigenza contingente che ne ha giustificato la realizzazione. Non rientrano in tale categoria gli interventi di stabile trasformazione del territorio, qualificabili in termini di nuove costruzioni che presentano caratteristiche costruttive (nella specie, basamento in calcestruzzo, pareti in legno, copertura a coppi con orditura primaria e secondaria, aperture finestrate) e destinazione funzionale volta a soddisfare esigenze non temporanee.
L’utilizzo di SCIA o CILA per interventi che, per natura e caratteristiche, richiederebbero il permesso di costruire (come le nuove costruzioni non precarie) configura un’attività sine titulo. In tali casi, l’attività di vigilanza e repressione dell’ente locale di cui agli articoli 27 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 non è soggetta al termine previsto dall’art. 19, comma 6-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241 per l’esercizio del potere inibitorio, né a quello di cui all’art. 21-nonies per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela.
Con riferimento ai procedimenti in ambito edilizio, altro è il controllo sulla completezza di una pratica, ovvero sulla compatibilità dell’intervento con il vigente regime urbanistico, che il comune è tenuto ad effettuare nei termini stabiliti dal legislatore per l’adozione dei provvedimenti interdittivi, sospensivi o conformativi, altro è il potere di vigilanza, che consente in ogni momento di reprimere quanto realizzato travalicando totalmente l’ambito di riferimento del modello prescelto, cioè edificando di fatto sine titulo.
