Corte Suprema di Cassazione, Penale, Sez. VI, 14 gennaio 2026, n. 1620
Reati contro la P.A. – Corruzione per l’esercizio della funzione – Artt. 318 c.p.– Regalie di modico valore – Inconfigurabilità della scriminante – Scriminante del d.P.R. 62/2013
La Cassazione ha affermato che in tema di corruzione per l’esercizio della funzione la dazione di regalie di modico valore correlate allo svolgimento di un atto d’ufficio integra sempre la fattispecie incriminatrice, senza che operi alcuna causa di giustificazione fondata sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Sulla base di un criterio interpretativo di tipo letterale, si rileva che l’articolo 4 del d.P.R. n. 62 del 2013 vieta espressamente l’accettazione di utilità a titolo di corrispettivo per l’attività prestata, indipendentemente dalla rilevanza penale della condotta. Il limite della liceità dei donativi di modesto importo si rinviene esclusivamente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia, del tutto slegate e autonome rispetto al compimento di atti inerenti all’ufficio.
Il bene giuridico tutelato si identifica nel regolare funzionamento e nell’immagine di imparzialità della pubblica amministrazione, valori che esigono una tutela anticipata e non tollerano alcun bilanciamento con l’esiguità dell’importo corrisposto. L’offensività della condotta risiede nella stessa esistenza di un accordo sinallagmatico volto alla mercificazione della funzione pubblica e non nell’entità economica della controprestazione. Ne consegue che la tenuità del donativo non esclude la lesione del prestigio dell’ente, ma impone unicamente un onere motivazionale più rigoroso in sede di accertamento probatorio circa l’effettiva sussistenza del nesso causale tra la dazione e l’esercizio dei poteri pubblici.
L’esito del giudizio è di rigetto e impone una lettura restrittiva dei limiti di operatività del codice di comportamento, il quale non produce alcun effetto decriminalizzante sulla norma penale. La fattispecie si perfeziona con la mera accettazione dell’utilità in cambio della messa a disposizione della funzione, prescindendo da uno sviamento concreto dell’attività amministrativa. Il perimetro applicativo del reato resta pertanto vincolato alla dimostrazione del sinallagma corruttivo, rispetto al quale l’irrisorietà del prezzo pattuito rileva esclusivamente come parametro di valutazione della prova dell’accordo illecito e giammai come causa di inoffensività del fatto.
