Corte Suprema di Cassazione, Penale, Sez. VI, 15 gennaio 2026, n. 7985
Reati contro la pubblica amministrazione – Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio – Responsabilità penale del sindaco – Art. 319 c.p. – Interferenza dell’organo politico nella gestione amministrativa – Violazione dell’art. 107 TUEL – Distinzione dal traffico di influenze illecite – Consumazione del reato
La Cassazione ha affermato che integra il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio la promessa o dazione di utilità finalizzata a ottenere l’interferenza dell’organo politico nelle competenze gestionali riservate ai dirigenti dell’ente locale, in violazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e attività amministrativa stabilito dagli artt. 50 e 107 del d.lgs. n. 267 del 2000. L’atto contrario ai doveri d’ufficio può consistere anche in una condotta formalmente legittima ma realizzata mediante l’aggiramento delle regole di imparzialità e correttezza che presidiano l’esercizio del potere amministrativo.
La qualificazione giuridica della condotta come corruzione propria ricorre quando l’intermediario agisce come parte del pactum sceleris e realizza attività di collegamento funzionale alla conclusione dell’accordo corruttivo tra il privato e il pubblico agente. In tale ipotesi la remunerazione percepita è causalmente orientata alla realizzazione dell’accordo illecito e non costituisce mero compenso per un’attività di mediazione, con conseguente esclusione della fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p. Il reato di corruzione si perfeziona con la sola accettazione della promessa o con la dazione dell’utilità e non richiede che l’attività oggetto dell’accordo sia effettivamente realizzata o produca il risultato perseguito dal corruttore. Ne consegue che la mancata aggiudicazione dell’appalto o il mancato conseguimento del vantaggio atteso non incidono sulla configurabilità del reato, essendo sufficiente la conclusione del patto corruttivo quale momento consumativo dell’illecito.
