Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 3 marzo 2026, n. 4816
Responsabilità patrimoniale della P.A. – Arricchimento senza causa – Art. 2041 c.c. – Prestazioni professionali senza valido contratto – Determinazione dell’indennizzo – Tariffe professionali come parametro orientativo – Valutazione equitativa
La Cassazione ha affermato che, quando una prestazione professionale sia resa in favore della pubblica amministrazione in assenza di un valido contratto scritto, il professionista può ottenere l’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c. qualora l’ente abbia conseguito un’utilità effettiva dalla prestazione, anche consistente nell’evitare un esborso o una diminuzione patrimoniale che sarebbe stata necessaria in mancanza dell’opera prestata. L’azione di ingiustificato arricchimento è esperibile nei confronti dell’ente pubblico qualora non operi il meccanismo sostitutivo di responsabilità previsto dalla normativa contabile degli enti locali e quando la disciplina speciale applicabile non imponga l’impegno diretto di risorse del bilancio comunale.
In tale contesto interpretativo, la determinazione dell’indennizzo deve avvenire nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dal professionista e del vantaggio conseguito dall’amministrazione, secondo un criterio che, pur escludendo l’automatica coincidenza con il compenso contrattuale, consente di utilizzare la tariffa professionale quale parametro orientativo di stima del valore della prestazione. Il parametro tariffario opera come riferimento tecnico per individuare l’utilità economica dell’attività svolta, purché depurato delle componenti che esprimono il pieno corrispettivo negoziale.
Ne consegue che, in presenza di difficoltà nella precisa quantificazione del depauperamento, l’indennizzo può essere liquidato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c., anche d’ufficio, tenendo conto non solo delle spese sostenute ma anche del sacrificio di tempo e delle energie professionali impiegate, in termini economici al netto della componente di utile. La valutazione equitativa costituisce criterio integrativo di determinazione dell’indennizzo e non richiede la prova preliminare dell’impossibilità di una determinazione analitica del danno.
