Corte costituzionale, 16 dicembre 2025 n. 184

Impianti a fonti di energia rinnovabile – Regione Sardegna – Aree non idonee – Divieto generalizzato – Tutela dell’affidamento – Atti autorizzativi già rilasciati – Autorizzazione paesaggistica – Limiti alla potestà regionale

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di diverse disposizioni della legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 2024, ribadendo che la qualificazione di un’area come “non idonea” all’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) non può tradursi in un divieto aprioristico e generalizzato di realizzazione degli impianti stessi.

Secondo la Corte, una simile preclusione è incompatibile con la disciplina statale che, in attuazione degli obiettivi europei di transizione energetica, prevede procedimenti autorizzatori semplificati per favorire la diffusione delle FER. La non idoneità dell’area può incidere sul regime procedimentale, ma non eliminare in radice la possibilità di autorizzazione.

È stata inoltre censurata la previsione regionale che travolge indistintamente gli atti autorizzativi già rilasciati, salvo il limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi. Tale meccanismo è stato ritenuto lesivo del principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento, in quanto non sorretto da specifiche e motivate ragioni di carattere tecnico o scientifico.

La Corte ha poi escluso che, nel caso di progetti ricadenti in parte in aree idonee e in parte in aree non idonee, possa automaticamente prevalere la non idoneità. In tali ipotesi, la decisione deve essere assunta all’esito del singolo procedimento autorizzatorio, attraverso un bilanciamento concreto tra tutela del paesaggio e dell’ambiente e l’interesse, di rango costituzionale, alla diffusione delle energie rinnovabili.

Infine, è stata dichiarata l’illegittimità delle disposizioni regionali che introducono procedure autorizzatorie paesaggistiche difformi da quelle previste dalla legislazione statale. L’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 costituisce infatti una norma di grande riforma economico-sociale, insuscettibile di deroghe regionali, anche da parte delle regioni a statuto speciale.