Corte costituzionale, 16 dicembre 2025 n. 186

Enti locali – Turismo – Overtourism – Regione Toscana – Strutture alberghiere ed extra-alberghiere – Destinazione d’uso – Gestione imprenditoriale – Locazioni brevi – Competenza regionale – Infondatezza delle questioni

La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro varie disposizioni della legge della Regione Toscana n. 61 del 2024 (testo unico del turismo), ritenendo le norme compatibili con gli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost.

In particolare, è stata ritenuta legittima la previsione che consente agli alberghi di associare alla gestione unità immobiliari residenziali entro il limite del 40% della capacità ricettiva, riconoscendo ai Comuni il potere di fissare percentuali inferiori in funzione delle esigenze territoriali, quale espressione della loro funzione regolatoria sugli insediamenti.

Quanto alle strutture extra-alberghiere con caratteristiche della civile abitazione, la Corte ha giudicato non irragionevole l’obbligo di destinazione d’uso turistico-ricettiva e di gestione in forma imprenditoriale, trattandosi di condizioni attinenti alle modalità di esercizio dell’attività, riconducibili alla competenza regionale in materia di turismo (art. 117, quarto comma, Cost.). È stata ritenuta legittima anche la norma transitoria che differisce l’applicazione al 1° luglio 2026, non introducendo disparità di trattamento.

Sono state inoltre confermate le disposizioni che fissano limiti dimensionali per affittacamere, B&B e residenze d’epoca, in quanto funzionali a evitare elusioni e coerenti con la discrezionalità del legislatore regionale.

Infine, la Corte ha ritenuto conforme a Costituzione la disciplina delle locazioni turistiche brevi, che attribuisce ai Comuni ad alta densità turistica poteri regolatori e, ove previsto, un regime autorizzatorio quinquennale, escludendo l’invasione dell’ordinamento civile e riconducendo la materia al governo del territorio e al turismo, con finalità proporzionate di contrasto all’overtourism.