Sindaco

Impedimento temporaneo del sindaco, sostituzione e delega di poteri

Tar Liguria, Genova, sez. I, 31 luglio 2025, n. 943

Amministrazione comunale – Impedimento temporaneo del Sindaco – Sostituzione e delega – Differenze – Ordinanze contingibili e urgenti

L’art. 53, comma 2 del Tuel, in caso di impedimento temporaneo del Sindaco, ne ammette la sostituzione da parte del Vice Sindaco.

Infatti, come precisato dalla giurisprudenza – anche di questa Sezione, la figura del Vice Sindaco, espressamente prevista dalla legge, è destinata, in via generale, alla sostituzione del Sindaco nei compiti di quest’ultimo, compresa quindi l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti, senza necessità di specifica motivazione in ordine alle ragioni dell’assenza o impedimento del Sindaco.

Le ordinanze contingibili e urgenti, al pari di altri provvedimenti, possono essere adottate anche dai sostituti del Sindaco quando questi sia temporaneamente impedito). L’art. 53, comma 2 del Tuel, in caso di impedimento temporaneo del Sindaco, ne ammette la sostituzione da parte del Vice Sindaco e, in caso di impedimento di quest’ultimo – in forza del principio di continuità dell’azione amministrativa – la giurisprudenza ammette la sostituzione anche da parte dell’Assessore anziano.

La giurisprudenza, tuttavia, ha precisato che tale istituto della sostituzione del Sindaco non deve essere confuso con quello della delega delle funzioni del Sindaco, di cui al comma 10 del medesimo art. 54, che implica un trasferimento dell’esercizio di funzioni quale metodo ordinario di organizzazione del lavoro amministrativo e che non può, invece, ricomprendere il potere di ordinanza contingibile e urgente che non potrebbe mai essere delegato, trattandosi di una funzione propria del Sindaco. Pertanto, mentre può essere consentita, ed è anzi doverosa per il principio di necessità e di continuità delle funzioni amministrative, la sostituzione legale per assenza temporanea del Sindaco, non è possibile, invece, la delega.

Scarico acque tossiche e responsabilità penale del Sindaco

Corte di Cassazione, Penale, sez. III, 12 gennaio 2024, n. 1451

Sindaco – Responsabilità – Scarico acque reflue – Depuratore comunale – Reato art. 674 c.p.

La decisione consapevole di fare funzionare e gestire un impianto fognario difettoso implica una condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico e non una mera condotta omissiva dell’adozione di cautele idonee ad impedire il versamento. Quello di cui all’articolo 674 cod. pen. è reato di pericolo per la cui integrazione non occorre un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente «l’attitudine a cagionare effetti dannosi», sussistente nel caso di uno scarico di acque altamente tossiche e maleodoranti, avvenuto in luogo pubblico (fattispecie relativa alla condotta di un sindaco, il quale non aveva evitato che i reflui provenienti dall’impianto di depurazione comunale finissero in mare in assenza di idonea depurazione, così imbrattando le acque marine).