RUP

RUP e incentivi

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, 8 giugno 2023, n. 191

Incentivi alle funzioni tecniche – Parere – Funzione consultiva – Controllo collaborativo – Art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Nomina del direttore dell’esecuzione per appalti di forniture e di servizi

Negli appalti di servizi e forniture, la nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento. Ciò sul presupposto che tale nomina, ai sensi del punto 10 delle Linee guida n. 3 dell’Anac, è correlata agli appalti di particolare complessità presunta per servizi e forniture di importo superiore a € 500.000,00 e desumibile in via oggettiva per quelli di importo inferiore. La particolare complessità dell’appalto è intesa dal legislatore quale fatto giustificante la deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, nell’intento di valorizzare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, le professionalità interne all’amministrazione e di conseguire un risparmio di spesa per il mancato ricorso a professionisti esterni. Pertanto, l’Ente, in caso di appalto di forniture o di servizi di particolare complessità, dovrà nominare un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP e conseguentemente potrà applicare la disciplina sugli incentivi alle funzioni tecniche.

La disciplina di dettaglio del nuovo codice, al di là della differenziazione dal punto di vista terminologico (si fa riferimento alla “particolare importanza”, anziché alla “particolare complessità”), così come desumibile dagli artt. 114, comma 8, del nuovo codice, 31, comma 1, e 32 dell’allegato II.14, pone una distinzione tra appalti di servizi e appalti di forniture. Con riferimento agli appalti di servizi, il nuovo Codice ha preferito incentrare la valutazione della particolare importanza su profili di oggettiva complessità, in disparte l’importo dell’affidamento. Nelle forniture, invece, rileva il mero profilo quantitativo del superamento del parametro numerico, individuato in € 500.000,00. In questo caso, infatti, il legislatore muove da una presunzione assoluta (c.d. praesumptio iuris et de iure) di minore complessità della prestazione sotto una certa soglia economica, che, come tale, non ammette prova contraria.