Danno da disservizio

Funzionario infedele

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, 14 giugno 2023, n. 172 

Funzionario infedele – Responsabilità amministrativa – Danno da disservizio – Danno da violazione del sinallagma contrattuale – Danno da tangente

Un funzionario comunale, che sfruttando la sua qualità di addetto all’Ufficio Anagrafico, istruisce ed evade numerose pratiche di residenza anagrafica ideologicamente false, in violazione delle regole disciplinanti la procedura e omettendo preordinatamente qualunque controllo sulla effettività della dimora dei richiedenti nonché sulla sussistenza degli altri requisiti necessari, determina un nocumento per il pubblico erario derivante sia dal disservizio arrecato al Comune di appartenenza, inteso come maggiori costi che l’ente ha dovuto sopportare per riparare la situazione di irregolarità determinata dal dipendente infedele, che dalla violazione del sinallagma contrattuale in quanto il Comune ha erogato una  retribuzione per una prestazione lavorativa resa assolutamente in modo difforme da quella contrattualmente prevista.

L’imputazione di un danno da tangente non sfugge all’applicazione dei principi sull’onere della prova, cosicché non è ammissibile desumere automaticamente un danno erariale dalla accertata erogazione indebita di denaro ad un pubblico dipendente, quand’anche ciò assuma valenza penale o disciplinare. Pertanto, non si configura alcun danno erariale da tangente qualora il percettore delle dazioni illecite si ingerisca in procedimenti amministrativi che per loro natura non determinano il riversamento di utilità patrimoniali da parte dell’Amministrazione in favore di altri soggetti, con conseguente impossibilità di argomentare la traslazione dell’ammontare delle tangenti ricevute dalla pubblica dipendente in termini di maggiori costi per l’Amministrazione stessa.