Contributi in conto capitale

Contabilità armonizzata

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 12 giugno 2023, n. 85

Contabilità armonizzata – Deliberazione ai sensi dell’art. 148-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Controllo finanziario ai sensi dell’art. 1, comma 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Imputazione dei contributi in conto capitale a rendicontazione – Fondo crediti di dubbia esigibilità

In base a quanto previsto dal punto 3.6 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in caso di trasferimenti a rendicontazione, l’Ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte dell’Ente erogatore ovvero, nel caso in cui l’erogatore non adotti il principio della competenza finanziaria potenziata, agli esercizi in cui l’Ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato. Pertanto, l’Ente beneficiario è tenuto ad imputare i trasferimenti in entrata solo all’esercizio in cui prevede di effettuare la relativa rendicontazione quale espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata, in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell’esercizio.

Il principio contabile messo in luce dalla Sezione, altro non è che espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata. Diversamente operando – vale a dire iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante – l’Ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio, attraverso una dilatazione della capacità di spesa. Ciò, anche nell’ipotesi di iscrizione di pari importo al fondo pluriennale vincolato neutralizza tale effetto espansivo, rileva di per sé, in quanto, da un lato, essa è in grado di compromettere il valore dei parametri obiettivi di cui all’art. 242 del TUEL e, dall’altro lato, fornisce una rappresentazione alterata dei principali aggregati del bilancio, nel mancato rispetto, quindi, dei principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità.

In occasione della redazione del rendiconto va verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente mentre la percentuale di accantonamento da applicare ad ogni voce di entrata, per determinare l’entità dell’accantonamento al fondo, è analiticamente determinata dall’All. 4/2 richiamato, facendo riferimento alle medie di riscossione degli esercizi precedenti.

Nella scelta delle tipologie di entrate sulle quali determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, va tenuto conto di tutte le entrate per le quali siano evidenti le difficoltà nella riscossione e non solo quelle riferite alla TARI a tal fine richiamando il principio contabile generale della prudenza.