Diritto di voto
Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, 14 giugno 2023, n. 10
Diritto di voto – Campagna elettorale – Influenza pubblici poteri – Divieto di svolgere attività di comunicazione – Violazione – Responsabilità amministrativa
Il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale mira a tutelare il pieno espletamento del diritto di voto del cittadino, impedendo che qualsiasi forma di comunicazione istituzionale trascenda dall’ambito di neutralità che le è proprio e possa in qualsiasi modo suggestionare l’elettore influenzando le sue determinazioni. Pertanto, la piena libertà di autodeterminazione del voto si tutela evitando totalmente ogni e qualsiasi ingerenza pubblica sulla formazione dell’opinione di voto.
La particolare rilevanza costituzionale del bene tutelato dal divieto posto alla amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale, implica l’irrilevanza di qualsivoglia valutazione in ordine sia alla volontarietà dell’influenza esercitata dai pubblici poteri sia alla vantaggiosità o meno della illecita comunicazione a favore del suo autore e comporta una tutela avanzata del diritto di voto che deve essere messo al riparo non solo da episodi concreti di danno, ma altresì dal mero rischio di simili eventualità. Dunque, ai fini della sussistenza dell’attività vietata non è necessaria una valutazione concreta dell’eventuale valenza propagandistica dell’informazione incriminata, atteso che la mera sua diffusione appare sufficiente a concretare il rischio di una distorsione del convincimento dell’elettore.