Tar Campania, Napoli, sez. II, 13 luglio 2026, n. 4426

Ambiente – Abbandono di rifiuti – Funzione di protezione e custodia dell’area – Responsabilità e doveri

La giurisprudenza in materia di abbandono dei rifiuti e responsabilità del proprietario dell’area ha espresso i seguenti principi: – Qualunque soggetto che si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli – e per ciò stesso imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente è, secondo quanto disposto dall’art. 192 D. Lgs. n. 152/2006, solidalmente responsabile dell’abbandono dei rifiuti; – i proprietari di aree invase da rifiuti sono tenuti a rimuoverli e a smaltirli anche quando non hanno svolto in concreto alcuna attività di custodia, vigilanza e protezione dell’area per evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti; – l’art. 192, 1° e 3° comma del testo unico n. 152 del 2006, il quale dispone che “l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”, prevede che il potere-dovere di ordinare la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi vada esercitato senza indugio non solo nei confronti di chi abbandona sine titulo i rifiuti (il quale realizza la propria condotta col dolo e con l’animus derelinquendi), ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale cui la “violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa”. A tal fine il comma 3 ritiene sufficiente la colpa, nell’ambito della quale rientra la negligenza. Nel suo significato lessicale (risalente anche al diritto romano, e prima ancora che la nozione fosse riferita alle singole obbligazioni), la negligentia (vale a dire la mancata diligentia) consisteva e consiste nella trascuratezza, nella incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nella assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene.