Consiglio di Stato, sez. IV, 19 maggio 2026, n. 4004
Titoli edilizi – Permesso di costruire – Domande concorrenti – Criterio cronologico – Natura residuale – Diniego – Interessi pretensivi concorrenti – Conflitto
In presenza di più istanze di permesso di costruire tra loro incompatibili, l’amministrazione è tenuta a svolgere un’istruttoria attiva e coordinata, verificando prioritariamente la possibilità di accogliere entrambe le domande anche mediante modifiche progettuali proporzionate, nel rispetto dei principi di collaborazione, buona fede e non aggravamento del procedimento; solo ove tale soluzione non risulti praticabile, può farsi applicazione, in via residuale, del criterio cronologico di esame delle istanze previsto dall’art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
È illegittimo il diniego di permesso di costruire (nella specie, per incompatibilità con analogo progetto presentato da un confinante, con riferimento al mancato rispetto delle distanze tra costruzioni) fondato esclusivamente sull’esistenza di un conflitto tra interessi pretensivi concorrenti, non potendo l’amministrazione arrestare l’esercizio del potere con una decisione di sostanziale “non liquet“, ma dovendo individuare una soluzione conforme ai criteri legali e ai principi di imparzialità e ragionevolezza.
