Consiglio di Stato, sez. V, 10 aprile 2026, n. 2880

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerte anomale – Valutazione – Oggetto – Finalità – Costo della manodopera – Migliorie – Accordo quadro – Spese generali

È legittima, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. 31 marzo 2023,  n. 36 (“codice dei contratti pubblici”) la valutazione  di anomalia dell’offerta disposta con la richiesta di chiarimenti in relazione ai costi della manodopera connessi alle migliorie proposte –  nella specie garanzia di un servizio di reperibilità h 24 nonché 7 giorni su 7 dei tecnici di impresa, maestranze e mezzi d’opera – in quanto, atteso il carattere meramente eventuale delle stesse, detto costo non può essere ricompreso nella stima dei costi della manodopera effettuata ex ante dall’amministrazione.

È legittima, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (“codice dei contratti pubblici”), la valutazione di anomalia dell’offerta disposta con la richiesta di chiarimenti in relazione ai costi della manodopera connessi alle migliorie proposte – nella specie garanzia di un servizio di reperibilità h 24 nonché 7 giorni su 7 dei tecnici di impresa, maestranze e mezzi d’opera – in quanto, atteso il carattere meramente eventuale delle stesse, detto costo non può essere ricompreso nella stima dei costi della manodopera effettuata ex ante dall’amministrazione.

Nell’ambito del giudizio di anomalia dell’offerta la valutazione della stazione appaltante deve estendersi anche ad elementi non espressamente richiesti dalla documentazione di gara, qualora essi risultino rilevanti ai fini della sostenibilità o meno dell’offerta. In questo quadro, il giudizio si configura come un’analisi di coerenza interna, orientata al conseguimento del risultato a tutela dell’interesse pubblico di affidare la commessa all’operatore economico che propone la migliore offerta.