Tar Campania, Salerno, sez. II, 26 marzo 2026, n. 594

Contratti pubblici – Raggruppamento temporaneo di imprese – Estromissione dei partecipanti – Comunicazione – Valutazione discrezionale

Ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 36 del 2023, i raggruppamenti temporanei di imprese, colpiti da vicende relative ad uno dei componenti per condotte ai primi non imputabili e sulle quali gli stessi non hanno alcun potere di controllo, possono prevedere l’estromissione dei medesimi partecipanti, con conseguente riduzione soggettiva e ridistribuzione interna tra i superstiti dei compiti esecutivi, ovvero la loro sostituzione, con il limite dell’immodificabilità dell’offerta presentata in sede di gara. L’amministrazione, ricevuta la comunicazione delle cause di esclusione o del venir meno del requisito di qualificazione (in fase di gara o in fase esecutiva), si determina discrezionalmente sulla richiesta del raggruppamento, potendo rigettarla soltanto nel caso di rimedi ritenuti intempestivi o insufficienti.