Consiglio di Stato, sez. II, 20 marzo 2026, n. 2395
Abuso edilizio – Assenza di titolo – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Vincolo ambientale, architettonico, culturale, monumentale, paesaggistico, storico – Competenza – Autorizzazione paesaggistica – Esclusione – Ambito di applicazione – Interventi minori – Elencazione esemplificativa – Procedimenti per il rilascio di titoli edilizi – Articolazioni organizzative
Nei casi di opere eseguite o iniziate senza titolo nelle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 – riferimento da riportare “dinamicamente” al d.lgs. n. 42 del 2004 – permane in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale il potere di ripristino dello stato dei luoghi riconosciutogli dall’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 che concorre con l’omologo potere sanzionatorio dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo previsto in via generale dall’art. 155 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Il comune tuttavia può disporre il ripristino solo «previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa».
I casi riportati all’art. 149 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 come non necessitanti di autorizzazione paesaggistica costituiscono un’esemplificazione non tassativa delle relative ipotesi, come dimostrato dall’uso dell’avverbio «comunque» che figura nella prima riga della norma, che sta a significare – in stretto legame logico con le disposizioni dell’art. 146, commi 1 e 2 del citato d.lgs. – che gli interventi elencati sono in sostanza esclusi dall’autorizzazione paesaggistica non già perché “esonerati” da essa con norma eccezionale, bensì perché irrilevanti sul piano paesaggistico, in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti.
Le elencazioni contenute agli allegati A e B al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, recanti rispettivamente (altri) casi di interventi non necessitanti di autorizzazione paesaggistica, oltre quelli riconducibili all’ambito dell’art. 149 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e casi in cui l’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento semplificato, hanno portata esemplificativa.
Nell’ambito dei procedimenti per il rilascio di titoli edilizi, la diversa finalità di atti facenti capo a distinte articolazioni organizzative dello stesso comune (segnatamente, l’ufficio tributi da un lato e quello competente per urbanistica-edilizia, dall’altro), non ne giustifica la contraddittorietà.
