Consiglio di Stato, sez. II, 11 dicembre 2025, n. 9773
Pianificazione urbanistica – Centro abitato – Nozione ai fini viabilistici – Delibera di giunta comunale – Distanze minime stradali
Ai fini dell’osservanza delle distanze delle costruzioni dal ciglio stradale rileva esclusivamente la nozione di centro abitato di natura viabilistica, come tipizzata dal codice della strada e delimitata con delibera di giunta comunale, insuscettibile di integrazione mediante criteri empirici o urbanistici, quali il «centro abitato di fatto» inteso come presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione.
La presenza di un aggregato edilizio continuo non vale ad estendere la perimetrazione del centro abitato ai fini viabilistici effettuata dalla giunta comunale, né a derogare alle distanze minime stradali, e la destinazione urbanistica rileva solo nei casi espressamente previsti dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 che stabilisce una minore distanza ove si versi al di fuori dei centri abitati ma «all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale».
