Tar Liguria, Genova, sez. I, 12 dicembre 2025, n. 1384

Procedimento amministrativo – Accesso documentale – Differimento – Ratio – Ipotesi applicative – Procedimenti di evidenza pubblica – Accesso civico generalizzato

Per quanto riguarda l’accesso c.d. documentale ex lege n. 241/1990, l’art. 9 del d.p.r. n. 184 del 2006 stabilisce che il differimento è disposto per assicurare una temporanea tutela agli interessi indicati nell’art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990, oppure per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. La disposizione aggiunge che l’atto di differimento deve indicare la relativa durata. Secondo l’elaborazione pretoria, la scelta di differimento deve figurare come il risultato di una consona, pertinente e motivata valutazione, espressamente riportata nel provvedimento di riscontro alla richiesta di accesso o, comunque, facilmente desumibile dai contenuti di quest’ultimo, che dia atto della sussistenza di negative interferenze tra l’ostensione documentale e lo svolgimento della funzione amministrativa, ovvero dell’esigenza di proteggere temporaneamente gli interessi dei terzi.

Per costante orientamento giurisprudenziale, nelle procedure di evidenza pubblica ed in quelle concorsuali è legittimo il differimento dell’ostensione degli atti fino al termine del procedimento, a tutela dell’interesse pubblico al riserbo ed alla speditezza delle operazioni di gara.

In effetti, lo svolgimento di una procedura evidenziale rappresenta un’ipotesi paradigmatica in cui l’Amministrazione può differire l’accesso al fine di garantire la regolarità della selezione, essendo evidente che la diffusione delle offerte e degli atti procedimentali prima della conclusione potrebbe pregiudicare la serenità e l’imparzialità degli organi preposti al governo della gara, nonché le esigenze di riservatezza dei partecipanti. Tanto è vero che, nel microsistema normativo dell’accesso nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, l’ostensione delle offerte e dei verbali viene consentita, in favore degli stessi concorrenti, solamente a valle dell’aggiudicazione (cfr. artt. 35-36 del d.lgs. n. 36/2023): tale previsione è espressione di un principio generale valevole per tutti i procedimenti di evidenza pubblica, inclusi quelli per l’assegnazione delle concessioni di beni pubblici.

La potestà di differimento implica una temporanea «sospensione» del giudizio sulla fondatezza dell’accesso, in relazione alla esigenza di preservare sostanzialmente gli altri interessi – pubblici e/o privati – che vengono in giuoco, potenzialmente suscettibili di essere lesi o compressi in ragione della ostensione; presuppone la traslazione nel tempo del divisamento degli interessi; integra, indi, un tertium genus – oltre al diniego e all’accoglimento – di riscontro alla domanda di accesso. Di qui il suo carattere necessariamente transeunte ed interinale, destinato a cessare con la correlata riespansione della potestas di definitiva regolazione di interessi demandata alla Amministrazione.

Le considerazioni svolte con riguardo al differimento dell’accesso documentale valgono a fortiori per l’accesso civico generalizzato o FOIA (freedom of information act).

Infatti, l’art. 5-bis, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013 attribuisce all’Amministrazione il potere di differire l’accesso civico generalizzato a protezione degli interessi pubblici e privati contemplati dai commi 1 e 2, fra i quali vi sono gli interessi economici e commerciali dei terzi.

Secondo la giurisprudenza, poiché l’accesso civico generalizzato non è correlato ad alcuna posizione sostanziale legittimante, in presenza di controinteressati lo scrutinio della richiesta risulta orientato dalla massimizzazione della tutela dell’interesse-limite privato alla riservatezza di cui all’art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.