Consiglio di Stato, sez. IV, 18 dicembre 2025, n. 10048

Pianificazione urbanistica – Piano per gli insediamenti produttivi – Natura giuridica – Ratio – Normativa applicabile – Installazione di impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili – Autorizzazione – Conferenza di servizi – Variazione della destinazione urbanistica

Sulla natura del piano per gli insediamenti produttivi è stato affermato che in linea generale esso è non solo uno strumento di pianificazione urbanistica nel senso tradizionale, ma anche e soprattutto uno strumento di politica economica, poiché ha la funzione di incentivare le imprese, con l’offerta, ad un prezzo politico, previa espropriazione ed urbanizzazione, delle aree occorrenti per il loro impianto o la loro espansione, così realizzandosi un trasferimento di ricchezza dal proprietario espropriato all’assegnatario, per essere l’indennità di espropriazione di gran lunga inferiore al valore di mercato degli immobili espropriati.

Pur con tale specifica funzione ad esso non può essere negata la natura di “piano particolareggiato d’esecuzione”, perché incide, sia pure per ragioni di indirizzo dello sviluppo economico, sull’assetto del territorio urbano, regolando in conformità all’interesse pubblico la destinazione dei terreni.

Alla così delineata natura del piano degli insediamenti produttivi consegue la sicura applicabilità ad essi della previsione contenuta nell’art. 12, comma 3, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, secondo cui “…l’autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore a 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico – artistico, (…) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

L’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in una zona in cui per i divieti contenuti nel piano degli insediamenti produttivi tale opera non sarebbe realizzabile (id est. in quanto non destinata alla localizzazione di impianti industriali) determina la variazione della destinazione urbanistica della zona e rende conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell’impianto, senza la necessità di alcun ulteriore provvedimento di assenso all’attività privata, giusta quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387 del 2003, secondo cui “Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato…”.

Secondo la prescrizione dell’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387 del 2003, alla conferenza di servizi, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica regionale, partecipano tutte le “Amministrazioni interessate”, ivi compresa, per la tutela dell’assetto urbanistico, il Comune nel quale l’impianto dovrà essere realizzato.